Al commissario interno impegnato negli esami di maturità (conclusivi del II ciclo d’istruzione) spetta un compenso lordo pari a 399 € (vedi tabella).
Nessun compenso spetta invece per i commissari degli esami conclusivi del I ciclo d’istruzione.
COMMISSARI IMPEGNATI SU PIÙ CLASSI
La nota di chiarimento del Miur n. 4901 del 24 luglio 2014, prevede che ai commissari interni che operino su diversi classi della stessa commissione compete il compenso forfettario aggiuntivo previsto dalla tabella 1 – quadro A – del decreto interministeriale 24 maggio 2007. Tale compenso quindi spetta per ogni ulteriore classe della stessa o di altra commissione, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi. Il compenso riferito alla trasferta resta comunque unico.
LA NORMATIVA
L’art. 3 del Decreto Interministeriale del 2 luglio 2007 prevede l’attribuzione al commissario interno che operi su due o più commissioni, di un compenso aggiuntivo per ogni ulteriore commissione d’esame di cui il commissario faccia parte, nei limiti di due compensi aggiuntivi.
Al commissario interno che svolga la funzione su più commissioni compete, per ogni ulteriore commissione, il compenso forfettario per la quota riferita alla funzione, di cui alla tabella 1- Quadro A, attribuito al medesimo per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi“.
Tale norma è stata interpretata dal Miur in due modi differenti: da una parte con la nota 7230 del 5 luglio 2007 la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici aveva chiarito che:
I compensi aggiuntivi riferiti alla funzione di cui alla tabella 1 – quadro A spettano ai membri interni che svolgono la funzione su ulteriori classi della stessa e di altre commissioni“.
Successivamente il Dipartimento per gli Ordinamenti del Miur aveva emanato la nota 7321 del 13 novembre 2012 che, in aperto contrasto con la nota precedente, sosteneva che la retribuzione aggiuntiva spettasse solo nel caso in cui il commissario interno sia impegnato in due classi di commissioni diverse e non anche quando venga impegnato nelle due classi della stessa commissione.
Per superare tale contrasto interpretativo e su richiesta delle organizzazioni sindacali, il MIUR ha emanato la nota n. 4901 del 24 luglio 2014 la quale ha chiarito in maniera inequivocabile la spettanza del compenso aggiuntivo sia nel caso di un’ulteriore classe della medesima commissione sia nel caso di classe di altra commissione.
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