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Esami di Maturità 2025/26: i docenti che usufruiscono della L. 104/1992 hanno facoltà – e non obbligo – di presentare domanda

É stata emanata la nota che disciplina la formazione delle commissioni dell’esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026 e il decreto n. 45/2026 che contiene modifiche  al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183.  

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI
Le commissioni di esame, una ogni due classi sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, con riferimento alle discipline individuate dal d.m. 13/2026.

OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
L’art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di maturità rientri tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

I docenti nominati componenti delle commissioni dell’esame di maturità sono esonerati dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado solo se vi sia sovrapposizione temporale di attività, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’esame di maturità.

I docenti degli istituti professionali nominati componenti delle commissioni dell’esame di maturità sono esonerati dalla partecipazione, in qualità di componenti, agli esami di qualifica IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, solo nell’ipotesi di sovrapposizione temporale degli incarichi

PRESIDENTE E COMMISSARI ESTERNI
I commissari esterni e il presidente sono nominati dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.

PRESIDENTE
Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di presidente:

  • i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

hanno facoltà di presentare l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:

  1. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
  2. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d’istruzione  secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
  3. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
  4. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
  5. i docenti in servizio di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
  6. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
  7. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
  8. i dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni;
  9. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Si evidenzia che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione attraverso la presentazione del modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo:

  1. ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
  2. i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
  3. i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di maturità, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;
  4. i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
  5. i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

COMMISSARI ESTERNI
Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

  1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico: 
    • che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline previste dai piani di studio dei percorsi dell’istruzione secondaria di secondo grado per l’ultimo anno di corso;
    • che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
  2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
    • che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline previste dai piani di studio dei percorsi dell’istruzione secondaria di secondo grado per l’ultimo anno di corso;
    • che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

In sostanza sono obbligati a presentare domanda tutti i docenti di ruolo o con contratto a tempo determinato annuale (30 giugno o 31 agosto) che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate a commissari esterni. Ciò indipendentemente dalla circostanza che i docenti in questione siano abilitati o meno nella relativa disciplina.

Hanno invece la facoltà di presentare l’istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1):

  1. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;
  2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline previste dai piani di studio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado per l’ultimo anno di corso.

In sostanza la facoltà spetta ai docenti andati in pensione da non più di tre anni e ai docenti abilitati in una delle discipline che si insegnata all’ultimo anno che abbiano prestato negli ultimi tre anni almeno un anno di servizio con contratto al 31 agosto o 30 giugno.

Si precisa che hanno facoltà (e non obbligo) di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c. e 3.c.d.:

  1. ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva
    partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;
  2. i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
  3.  i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di maturità per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di maturità;
  4. i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
  5. i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

Sono “assimilati” ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico i docenti di ruolo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, utilizzati per l’intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento della scuola secondaria di secondo grado, i quali hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno.

Il personale della scuola appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.

Si sottolinea la necessità di una attenta verifica da parte degli uffici competenti dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati, secondo quanto già in precedenza ribadito, anche ai fini della responsabilità in ordine alle domande confermate.

Come si può notare, la circolare ricomprende fra i soggetti che hanno l’obbligo o la facoltà solo coloro che sono in servizio (o che hanno prestato servizio negli ultimi tre anni) con contratto al 30 giugno o 31 agosto. 

Al contrario, chi è in servizio su una supplenza temporanea (comprese le supplenze fino al termine delle lezioni) non ha né l’obbligo né la facoltà di presentare domanda (tranne come detto la facoltà per i docenti abilitati che hanno prestato servizio per almeno un anno nel precedente triennio con contratto al 30 giugno o 31 agosto). 

COMMISSARI INTERNI
I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 16, co. 4, del d.lgs. n. 62 del 2017 e agli artt. 1 e 10 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 20 marzo 2026.

Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari interni, opera tenendo presenti i seguenti criteri:

  1. ai sensi dell’art. 10 del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, i commissari interni sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento individuato dal d.m. n. 13 del 2026, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario interno un docente la cui classe di concorso è diversa da quella prevista
    dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Gli istituti professionali del vigente ordinamento non possono designare commissari interni con riferimento agli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche e introdotti tramite la quota di autonomia o gli spazi di flessibilità, di cui alle Linee guida
    dei nuovi percorsi di istruzione professionale adottate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766;
  2. Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di maturità.
  3. Ai sensi dell’art. 10, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, nel caso residuale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici interessati.
  4. Per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati.
  5. I docenti designati come commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell’ipotesi in cui venga esercitata tale facoltà, il dirigente scolastico/coordinatore designa docenti del medesimo insegnamento appartenenti allo stesso istituto.
  6. Si richiama l’attenzione sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti la commissione, anche alla luce delle disposizioni normative in materia di prevenzione e di contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. A tal fine si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi
    debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità. Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2026, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno
    scolastico.

DOCENTI CHE USUFRUISCONO DEI BENEFICI DELLA LEGGE 104/1992
L’Ordinanza Ministeriale precisa che:

  • Per quanto riguarda i Commissari Interni, i docenti designati come commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell’ipotesi in cui venga esercitata tale facoltà, il dirigente scolastico/coordinatore designa docenti del medesimo insegnamento appartenenti allo stesso istituto.
  • Per quanto riguarda i Dirigenti Scolastici si precisa che, qualora i citati dirigenti scolastici si trovino in situazione di disabilità o usufruiscano delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i., gli stessi hanno facoltà (e non l’obbligo) di presentare l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione.
  • Per quanto riguarda i Commissari esterni hanno facoltà (e non obbligo) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992.

VEDI L’ORDINANZA MINISTERIALE

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