È stata emanata la nota concernente i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati interni ed esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024.
1. CANDIDATI
1.A Candidati interni
1.A.a Studenti dell’ultima classe (termine presentazione domande: 30 novembre 2023)
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione.
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.
Secondo quanto disposto dall’articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico», conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione e le Regioni o Province autonome.
1.A.b Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 31 gennaio 2024)
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
1.B Candidati esterni (presentazione domande: 2 novembre 2023 – 30 novembre 2023)
L’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:
- compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
- siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
- abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2024.
Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2024.
I candidati esterni all’esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno
frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l’esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l’ultima.
I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali.
Non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:
- nell’ambito dei corsi quadriennali;
- nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;
- negli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in attesa di disciplina, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;
- nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il progetto EsaBac ed EsaBac techno (d.m. 8 febbraio 2013, n. 95, e d.m. 4 agosto 2016, n. 614);
- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all’esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le predette Province autonome, a eccezione di coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale siano già stati ammessi all’esame di Stato e non lo abbiano superato; l’ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell’esame preliminare.
Si precisa che non è consentito ripetere esami di Stato della stessa tipologia, indirizzo, articolazione, opzione già sostenuti con esito positivo. Negli istituti professionali del vigente ordinamento, ai candidati già in possesso di un diploma del previgente ordinamento è consentito svolgere l’esame di Stato nello stesso indirizzo solo nel caso in cui il percorso del vigente ordinamento si differenzi dall’articolazione od opzione di cui posseggono già il diploma con riferimento al quadro orario degli insegnamenti impartiti e/o al codice ATECO e/o al codice NUP di cui alla “Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP)” che caratterizzano il percorso.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME
2.A Modalità
I candidati interni presentano domanda di ammissione all’ esame di Stato, entro il temine indicato nell’allegato 1 alla presente nota, al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell’istituzione scolastica da essi frequentata.
I candidati esterni2 presentano domanda di ammissione all’esame di Stato, entro il termine indicato nell’allegato 1 alla presente nota, all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione e del merito corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene, a partire dal 2 novembre 2023, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/e IDAS(electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
I candidati esterni residenti all’estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico regionale da loro stessi prescelto, fermo restando che l’attribuzione a una delle istituzioni scolastiche del territorio regionale è effettuata secondo i criteri di seguito indicati.
I candidati esterni possono indicare nell’istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali intendono sostenere l’esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici Scolastici regionali che verificano l’omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.
I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate.
Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 31 gennaio 2024. Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2024 possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2024.
Gli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell’accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell’istituto cui sono stati assegnati.
Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2024, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi presentano domanda al dirigente scolastico/coordinatore didattico. Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio finale.
Le domande di partecipazione all’esame di Stato dei candidati detenuti sono presentate, secondo le modalità di trasmissione delle domande previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, n. 20242, al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo.
Le citate domande sono presentate nei termini di cui all’allegato 1 alla presente nota, potendo avvalersi del facsimile di modello di cui all’allegato 2. L’Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2023. L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dall’Ufficio scolastico regionale.
2.B Pagamento della tassa per esami e del contributo
Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.
Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata.
Il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d’istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio.
Il contributo è restituito, a istanza dell’interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.
La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, è stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.
In caso di cambio di assegnazione d’istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.
3. ASPETTI PROCEDIMENTALI
3.A Uffici scolastici regionali
I candidati esterni trasmettono, tramite la procedura informatizzata, le istanze di partecipazione all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale al massimo tre istituzioni scolastiche in cui chiedono di sostenere l’esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici Scolastici regionali che verificano l’omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.
Gli Uffici scolastici regionali, accedendo all’area riservata del portale SIDI dedicata alla procedura, possono:
- visualizzare le domande inoltrate;
- verificare il possesso dei requisiti di ammissione agli esami, compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 445 del 2000;
- assegnare alle scuole i candidati esterni, garantendo una loro omogenea distribuzione sul territorio al fine di evitare squilibri e problemi organizzativi nel funzionamento delle commissioni; tali candidati sono assegnati agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell’ambito organizzativo
regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall’Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta.
I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all’articolo 16, comma 4, del d.lgs. 62 del 2017. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle predette disposizioni preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
I candidati visualizzano nell’area dedicata l’esito della verifica e, in caso positivo, la scuola di assegnazione.
3.A.a Esame di Stato nella regione di residenza, ma in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica
Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, trasmette, attraverso la citata procedura informatizzata, all’Ufficio scolastico regionale apposita richiesta, con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione
personale che giustifica l’eventuale deroga all’obbligo di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.
Nella richiesta sono indicati il comune e l’istituto presso il quale il candidato chiede di sostenere l’esame (compresi gli esami preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto.
L’Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle certificazioni sostitutive. I candidati visualizzano nell’area dedicata l’esito della verifica e, in caso positivo, la scuola di assegnazione.
3.A.b Esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica
Il candidato esterno che, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica presenta, attraverso la citata procedura informatizzata, all’Ufficio scolastico regionale della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga al superamento dell’ambito organizzativo regionale. Nella richiesta sono indicati il comune e l’istituto presso il quale il candidato chiede di sostenere l’esame (compresi gli esami preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto.
L’Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle certificazioni sostitutive. Nel caso di valutazione negativa, dà comunicazione al candidato con la precisazione dell’istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva l’Ufficio scolastico regionale comunica l’autorizzazione alla effettuazione dell’esame fuori regione all’Ufficio scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, che potrà verificare lo stato della domanda nell’area dedicata. L’Ufficio scolastico regionale ricevente l’autorizzazione provvede all’assegnazione del candidato. L’interessato è informato dell’istituto di assegnazione.
3.B Regione Lombardia – Diploma professionale di “Tecnico”
L’Ufficio scolastico regionale, sulla base dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il sopracitato corso, dispone l’assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’esame di Stato. L’ammissione all’esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all’esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni.
3.C Province autonome di Trento e Bolzano – Diploma professionale di “Tecnico”
Gli studenti interessati presentano la domanda di partecipazione all’esame di Stato direttamente al
Dirigente/Direttore della sede dell’istituzione formativa dove frequentano l’apposito corso annuale. Sono, infatti, sedi di esame le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l’esame di Stato.
L’ammissione all’esame di Stato è deliberata dal consiglio di classe della stessa istituzione formativa che realizza il corso annuale.
3.D Dirigenti scolastici
I dirigenti scolastici e i coordinatori degli istituti paritari, ferme restando le competenze dell’Ufficio scolastico regionale di cui al punto 3.A, controllano il possesso dei requisiti dei candidati esterni dell’istituto sede d’esame cui essi sono stati assegnati dall’Ufficio scolastico regionale.
Il dirigente scolastico/coordinatore didattico dell’istituto al quale è stata assegnata la domanda dei candidati ha l’obbligo, ai sensi dell’articolo 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Lo stesso, ove necessario, invita i candidati a perfezionare l’istanza. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.
Il dirigente scolastico/coordinatore didattico è tenuto a comunicare immediatamente all’Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
I coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie, subito dopo il termine del 30 novembre 2023, comunicano al competente Ufficio scolastico regionale il numero e i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.
Qualsiasi variazione in corso d’anno del numero o dei nominativi dei candidati deve essere adeguatamente motivata, documentandone i motivi, e tempestivamente comunicata agli Uffici regionali di competenza, acquisendo dalla scuola di provenienza o inviando alla scuola di destinazione con ogni possibile urgenza il fascicolo personale del candidato che si trasferisce.
Nel caso in cui il presidente della commissione verifichi la mancata corrispondenza tra gli elenchi comunicati al competente Ufficio scolastico regionale con le relative eventuali variazioni nel numero e nei nominativi, segnala al servizio ispettivo regionale tale accertamento, per gli eventuali approfondimenti e controlli del caso.