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Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative

Il MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, ha emanato la nota n. 3050 del 04 ottobre 2018 con il quale si forniscono le prime indicazioni operative relative all’Esame di maturità conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell’anno scolastico 2018/2019.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E PROVA INVALSI
Com’è noto, già il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108 (c.d. decreto Milleproroghe), ha previsto il differimento all’1 settembre 2019 di due importanti requisiti che, dunque, non costituiranno requisito indispensabile per l’accesso all’esame di Stato.

In particolare si tratta:  

  • della partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;
  • lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.

Dunque, il completamento delle ore minime di alternanza scuola lavoro – 400 per gli istituti tecnici e professionali e 200 per i licei – non sarà dunque, limitatamente alla maturità 2019, un requisito per l’ammissione all’esame sia per i candidati interni.  Allo stesso modo anche la partecipazione nell’ultimo anno, alle prove INVALSI non costituirà requisito necessario per l’accesso all’esame di Stato. 

Parimenti, anche per quanto concerne i candidati esterni, lo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola lavoro non costituirà requisito di ammissione obbligatorio.

ALTRI REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni:

  • l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009; 
  • Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. Il voto di condotta non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla sufficienza.

L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
In base alla riforma introdotta dall’art. 15 del d.lgs. 62/2017, il credito scolastico massimo attribuibile è pari a 40 crediti. Per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico.

LE PROVE DI ESAME E IL PUNTEGGIO FINALE COMPLESSIVO
L’art. 17 del d.lgs. n. 62/2017 disciplina le prove di esame, che risultano articolate come di seguito: 

  • La prima prova scritta, che ha la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua in cui si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato;
  • la seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecutiva musicale e coreutica, che ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studi e che è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello specifico indirizzo di studi (comma 4);
  • Il colloquio, anch’esso finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale degli studenti.

Dunque, a differenza dell’attuale sistema non è più prevista la terza prova espressione dell’autonomia didattica e progettuale delle istituzioni scolastiche. Le prove scritte vengono ridotte da tre a due.

LA SECONDA PROVA SCRITTA
La seconda prova scritta potrà essere unidisciplinare o coinvolgere più discipline caratterizzanti il corso di studio. Le discipline caratterizzanti i percorsi di studio sono definite dal D.M. n. 10 del 29 gennaio 2015. Nell’ambito delle materie caratterizzanti indicate da tale decreto, entro il mese di Gennaio sarà emanato un apposito decreto ministeriale che definirà, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova, per ciascun anno scolastico e per ciascun indirizzo nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio.

Nel caso in cui il Ministro stabilisca nell’apposito DM di coinvolgere più discipline, i quadri di riferimento non porteranno alla predisposizione di tracce nelle quali vengono messi insieme e sommati quesiti o tematiche di più discipline (approccio che risulterebbe peraltro penalizzante per i candidati); le tracce dovranno invece proporre situazioni problematiche dalla risoluzione delle quali la Commissione potrà evincere il livello di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento di ciascun indirizzo secondo un approccio interdisciplinare. 

PUNTEGGIO FINALE
In ordine all’attribuzione dei punteggi d’esame si prevede l’assegnazione a ciascun candidato di un punteggio finale complessivo in centesimi. La commissione d’esame dispone di un massimo di venti punti per ciascuna delle due prove scritte e di venti punti per il colloquio. Tali punteggi si sommano a quello del credito scolastico, che, come detto in precedenza, può essere assegnato per un massimo di quaranta punti, sulla base della tabella di attribuzione del credito scolastico allegata al decreto legislativo. Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in sessanta punti.

La Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di cinque punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno cinquanta punti. La Commissione, inoltre, può motivatamente attribuire la lode, con deliberazione unanime, a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio.

Nota n. 3050 del 04 ottobre 2018 

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