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Docenti in part-time o con spezzone orario, obbligo o facoltà di presentazione della domanda di partecipazione all’esame di stato?

È stata emanata l’Ordinanza Ministeriale n. 205/2019 avente a oggetto le istruzioni e le modalità operative per lo svolgimento dell’esame di Stato del II ciclo per l’anno scolastico 2018\2019.

Di seguito forniamo un chiarimento in merito all’obbligo (o facoltà) di presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato, per i docenti in regime di part-time e per i docenti con spezzone orario. A tal fine è necessario distinguere nettamente fra le due fattispecie.

DOCENTI IN REGIME DI PART-TIME
I docenti in regime di part-time sono i docenti di ruolo o i docenti con incarico annuale (31 agosto o 30 giugno) che hanno sottoscritto o che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il part-time quindi non riguarda i docenti destinatari di una supplenza breve.

Questi docenti, ai sensi dell’art. 12 del D.M. n. 183 del 2019, hanno la facoltà (non l’obbligo) di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno.

DOCENTI CON SPEZZONE
Cosa diversa dal part-time è il caso del docente con contratto a tempo determinato su spezzone orario (inferiore alle 18 ore). Sul punto l’USP di Milano è già intervenuto con la nota n.  6519  dell’ 1 dell’aprile 2014 chiarendo che trattandosi di tipologie di contratti diversi e come precisato dal MIUR,  non assimilabili tra loro, anche i docenti con contratti di lavoro su spezzone orario sono obbligati alla presentazione della domanda.

…si fa presente che la C.M. n.29 del 13-2-2014 – paragrafo 2.1, prevede che il docente con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche, in istituti statali di istruzione secondaria superiore, che insegnano nelle classi terminali e non terminali discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno ovvero materie non riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso di specifica abilitazione all’insegnamento o idoneità di cui alla legge n.124/1999 ovvero di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli, sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione all’esame di Stato.

La predetta disposizione non introduce alcun riferimento al numero delle ore, afferenti allo specifico incarico dei docenti in questione, necessarie per l’obbligo di presentazione della scheda. Pertanto, ai fini delle nomine nelle commissioni di esame di Stato, i docenti con contratto a tempo determinato su spezzone orario non sono assimilabili ai docenti part-time”.

Nota USP di Milano
Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2018/2019

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