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Disposizioni per lo svolgimento degli Esami di Stato 2021 [Legge di bilancio 2021]

È stato approvato dalla V commissione Bilancio della Camera dei Deputato l’emendamento 86.14 a prima firma On. Carbonaro (M5S) che contiene disposizioni relative alla valutazione degli apprendimenti e allo svolgimento degli Esami di Stato. 

In particolare, si stanziano € 30 mln per il 2021 per consentire lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole statali e paritarie secondo gli standard di sicurezza sanitaria e si affida ad ordinanze del Ministro dell’istruzione la possibilità di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento dei medesimi esami, tra le quali anche quelle che sono state previste per l’a.s. 2019/2020.

 1-bis. In relazione all’evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla normativa vigente, con decreto del Ministero dell’istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esame di Stato apposite le risorse finanziarie allo scopo necessarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti, nonché, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo, anche tra quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 40.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis sono stanziati 30 milioni di euro per l’anno 2021 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter si provvede mediante riduzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

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