In particolare, al compenso lordo previsto dal quadro A, si aggiunge il compenso correlato alla distanza dal luogo di residenza o servizio rispetto alla sede di esame (quest’ultimo soggetto a tassazione, solo per la parte eccedente €. 46,48 giornaliere).
PRESIDENTE E COMMISSARI ESTERNI CHE OPERANO SOLO SU UNA CLASSE
Secondo quanto dispone l’art. 1 comma 3 del Decreto interministeriale 24 maggio 2007 ai Presidenti e Commissari esterni che operino solo su una classe spetta il compenso previsto dalla tabella 1 quadro A (vedi sopra) che viene però ridotto della metà. Resta fermo, invece, il compenso correlato alla distanza (quest’ultimo, tra l’altro, soggetto a tassazione solo per la parte eccedente € 46,48 giornaliere).
TEMPI DI PERCORRENZA
Per l’individuazione dei tempi di percorrenza si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani effettivamente utilizzabili per raggiungere la sede d’esame in tempo utile per l’espletamento dell’incarico. Nel caso in cui gli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci non siano identici tra l’andata e il ritorno, si conteggiano fra i due orari, i tempi più favorevoli all’interessato (quelli più brevi).
Non vanno presi in considerazione i tempi impiegati per i trasbordi, per le coincidenze e per eventuali ritardi, né quelli riferiti all’utilizzazione di mezzi di linea urbani.
In questo caso il compenso previsto dal Quadro B, deve essere determinato proporzionalmente in base al periodo impiegato in ciascuna delle sedi di esame, prendendo in riferimento i tempi di percorrenza intercorrenti fra la sede di servizio o di residenza e ognuna delle sedi di esame stesse.
Esempio:
Durata dei lavori della commissione dal 18 giugno al 7 luglio per un totale di 19 giorni.
La commissione opera per 6 giorni nella sede B (compenso per trasferta 908,00 €) e per i rimanenti 11 giorni nella sede A (compenso per trasferta di 171,00 €).
Quota trasferta sede B: 908/19*6 = 286,73 €
Quota trasferta sede A: 171/19*11= 99 €
Totale compenso per trasferta = 385,83 €
COMMISSARI INTERNI CHE OPERANO SU DUE CLASSI DELLA STESSA COMMISSIONE
Con la nota n. 4901 del 24 giugno 2014 è stata ripristinata la retribuzione aggiuntiva anche per i commissari interni che svolgono la funzione su due classi della stessa commissione (nei limiti di due compensi aggiuntivi) prevista dall’art. 3 comma 1 del Decreto interministeriale 24 maggio 2007. Pertanto, al commissario interno che operi su due classi della medesima commissione spetterà un compenso lordo pari a 399 € + 399 € oltre che il compenso correlato alla distanza.
COMMISSARIO NOMINATO VICEPRESIDENTE
Al commissario delegato a sostituire il Presidente, ai sensi dell’art. 15, comma 1 dell’O.M. 350 del 2/5/2017, compete una maggiorazione del 10% del compenso relativo alla funzione di commissario previsto dalla tabella 1 – Quadro A. Il commissario designato vicepresidente deve essere unico per le due classi-commissioni tranne i casi che il presidente dovrà motivare.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
L’art. 2 del DM 24 maggio 2007 prevede che:
Il compenso spetta in modo continuativo a decorrere dall’effettivo inizio dello svolgimento dell’incarico. In caso di interruzione dell’incarico, il compenso complessivo spettante viene corrisposto al componente uscente in proporzione ai giorni effettivamente prestati dallo stesso.Al subentrante spetta, sempre in ragione dei giorni lavorativi prestati, il compenso complessivo di cui alla Tabella 1 – Quadro A e B.”
RETRIBUZIONE DEI DOCENTI COMMISSARI NEGLI ISTITUTI PARITARI
La circolare ministeriale prot. n. 7054 del 2 luglio 2007 e la successiva nota n. 248 del 9 gennaio 2008, hanno precisato che i compensi spettanti ai componenti interni ed esterni delle commissioni di esame operanti presso scuole paritarie vengono corrisposti dalle scuole statali, designate dagli Uffici scolastici provinciali o regionali, alle quali saranno accreditate le relative risorse finanziarie.
PROROGA DEL CONTRATTO
Oltre ai compensi previsti dalla tabella 1, ad alcuni docenti con contratto a tempo determinato non annuale (non al 31 agosto) spetta anche la proroga del contratto con l’attribuzione della relativa retribuzione contrattuale per il periodo degli esami stessi.
In particolare, la nota. n. 14187 del 11 luglio 2007 prevede che essa spetti nel caso di:
1) Docenti con contratto di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), sia se convocati da GAE sia che convocati da graduatorie d’istituto, se nominati commissari interni nella scuola di servizio o commissari esterni in altra scuola, spetta la proroga contrattuale fino al giorno conclusivo della sessione di esami. La proroga del contratto in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio.
2) Docenti con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame.
Pertanto in questo secondo caso, al supplente temporaneo che sia stato effettivamente in servizio fino al termine lezioni e che sia stato designato commissario interno nella medesima scuola di servizio, spetta un nuovo contratto per la durata degli esami.
Al di là delle suddette due ipotesi, quando la designazione riguardi docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie (ad esaurimento o d’istituto) oppure quando riguardi docenti che hanno svolto una supplenza temporanea ma senza che sia stato svolto servizio fino al termine delle lezioni o ancora quando il docente che ha svolto una supplenza temporanea sia stato designato commissario presso una scuola diversa da quella di servizio, tali posizioni sono da assimilate a quelle del personale estraneo all’amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi omnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione della specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.
Nota n. 7054 del 2 Luglio 2007
C.M. 104 del 16 aprile 1999
Nota 14187 del 11 luglio 2007
Tabella 1 (Compensi)