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Candidati esterni: esami preliminari in presenza ed Esami di Stato nella sessione straordinaria

Il Decreto Legge 22/2020 all’articolo 1, comma 7, in merito allo svolgimento degli esami di stato per i candidati esterni, ha disposto che:
I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell’emergenza epidemiologica e sostengono l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle Ordinanze di cui al comma 1″.
Pertanto i candidati esterni (c.d. privatisti) svolgeranno in presenza gli esami preliminari di ammissione all’esame di stato al termine dell’emergenza epidemiologica e successivamente sosterranno l’Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione nell’ambito della sessione straordinaria.
ESAME PRELIMINARE
L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché  su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.
Sostengono altresì l’esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
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