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Incarichi aggiuntivi dei Dirigenti Scolastici: devono essere previamente autorizzati [Nota USR Sardegna]

L’USR Sardegna ha emanato la nota n. 14566 del 7 Luglio 2023 indirizzata ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado Regione Sardegna, con la quale si forniscono chiarimenti in ordine alle richieste di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi. 

Nella nota si richiama l’attenzione sulla circostanza che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte dei dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall’art. 53, commi 7 e 9, D.Lgs. 165/2001.

Il principio è stato ribadito dall’ Ordinanza n. 30865/2022 della Corte di Cassazione – Sez. Civile sulla scia di altri precedenti giurisprudenziali, a mente della quale l’assenza di preventiva autorizzazione non può essere sanata da un’autorizzazione successiva “ora per allora”.

La Suprema Corte ha evidenziato che “lo scopo della previsione è quello di garantire l’imparzialità, l’efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 97 e 98 Cost., nonché di evitare che il pubblico dipendente possa svolgere incarichi ulteriori rispetto a quelli che discendono dai propri doveri istituzionali, distogliendolo da essi ovvero creando forme autorizzate di concorrenza soggettiva in capo al medesimo soggetto interessato, e procurandogli un vantaggio economico che non ne giustificherebbe – se stabile e duraturo e quindi dotato dei caratteri della prevalenza e continuità la permanenza all’interno della pubblica amministrazione, con i conseguenti rilevanti oneri ad essa attribuiti”. Alla luce di tali considerazioni la citata giurisprudenza dispone che l’autorizzazione “ora per allora” impedirebbe “la preliminare valutazione di compatibilità dell’incarico, il quale, nelle more di tale autorizzazione postuma, risulterebbe comunque intrapreso (se non anche esaurito) senza detta valutazione”.

Conclusivamente, poiché l’autorizzazione postuma “risulta ontologicamente incompatibile con la finalità dell’istituto della previa autorizzazione” che, in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7, e 9 è quella di verificare, necessariamente ex ante, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, a partire dal 01.09.2023 gli incarichi extraistituzionali consentiti ai dirigenti scolastici saranno solo quelli previamente autorizzati dall’amministrazione datoriale e quelli dalla stessa direttamente conferiti mentre non saranno riconosciute autorizzazioni successive.

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