É stato emanato il Decreto 107 dell’8 Giugno 2023 che disciplina le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai soggetti di cui al successivo articolo 2.
Ricordiamo che il Decreto Milleproroghe (convertito nella legge 24 febbraio 2023 n. 14) ha previsto l’attivazione di un corso di formazione da 120 ore con selezione in ingresso e prova finale.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259 (Concorso 2017), che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:
- abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
- abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
- abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.
In tal senso devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato.
Sono considerati ricorsi validi in tal senso solo quelli proposti per:
- l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta;
- l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale;
- l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale;
- la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte.
Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall’interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Coloro che intendono partecipare alla procedura di cui al presente decreto devono produrre istanza, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, esclusivamente attraverso la piattaforma appositamente dedicata, il cui indirizzo sarà fornito con successivo avviso della Direzione generale per il personale scolastico, che sarà pubblicato sul portale INPA e sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito.
Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Dalla data di pubblicazione del medesimo avviso decorreranno 30 giorni per presentare l’istanza. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso.
Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla procedura che il candidato deve stampare e presentare all’atto dell’identificazione il giorno della prova unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento del primo versamento .
COSTI
I costi della procedura selettiva e dell’attività di formazione sono integralmente a carico dei partecipanti.
Il pagamento del contributo è distinto in due versamenti come di seguito specificati:
- Il primo versamento pari a € 350,00 è finalizzato alla copertura integrale dei costi della procedura selettiva per l’ammissione al corso intensivo di formazione e va effettuato da ciascun candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova. Non sono ammessi a partecipare alla prova coloro che non abbiamo effettuato il versamento nei termini e nei modi che saranno indicati con successivo avviso della Direzione generale del personale scolastico. Coloro i quali presentino domanda ed effettuino il primo versamento e poi non sostengano la prova di ammissione al corso intensivo di formazione non hanno diritto ad alcun rimborso.
- Il secondo versamento pari a € 1.500,00 è finalizzato alla copertura integrale dei costi dell’attività di formazione e va effettuato da ciascuno dei candidati ammessi a partecipare al predetto corso intensivo di formazione. Con successivo avviso della Direzione generale del personale scolastico sono comunicati termini e modalità di pagamento, che comunque deve avvenire prima dell’avvio del corso. Coloro i quali superino la prova di accesso e chiedano l’ammissione al corso intensivo di formazione ed effettuino il secondo versamento, non hanno diritto ad alcun rimborso nel caso in cui rinuncino al corso o non lo completino.
Non sono previsti rimborsi delle quote versate per la partecipazione alla procedura di cui al presente decreto, salvo conguaglio a carico dei candidati in caso di mancata copertura integrale dei costi.
PROVA DI ACCESSO AL CORSO
I candidati inseriti nell’elenco degli ammessi sostengono la prova di accesso al corso intensivo di formazione, secondo una delle modalità di seguito specificate sulle materie di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), g) e h) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, secondo le relative aree tematiche indicate con i Quadri di riferimento allegati al presente decreto e con riferimento al quadro normativo in essi richiamato aggiornato alla normativa vigente:
- i soggetti chhe abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, successivamente caducato, sostengono una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa. La prova scritta ha la durata di 120 minuti e consiste in cento quesiti, forniti da Formez PA e validati dal Comitato tecnico Scientifico di cui all’articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138, quindici per ciascuna delle materie sopra indicate, cinque per la verifica della conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta, cinque per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche. Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. Per ogni risposta corretta è attribuito 1 punto; per ciascuna risposta errata o non data è attribuito il punteggio 0;
- i soggetti che abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del predetto concorso, sostengono una prova orale della durata minima di 60 minuti. La prova orale consiste in un colloquio su quesiti predisposti dalla Commissione prima dell’inizio della prova orale, proposti al candidato previa estrazione a sorte. I quesiti sono predisposti in maniera da accertare per ogni candidato la preparazione professionale in ciascuna delle materie sopra indicate e la conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta e degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.
La valutazione della prova di accesso è effettuata come di seguito specificato sia con riferimento alla tipologia di cui alla lettera a) sia alla tipologia di cui alla lettera b). Per ciascuna delle materie indicate sono attribuibili un massimo di 15 punti, esclusivamente con l’utilizzo dei numeri interi.
Per la verifica della conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta sono attribuibili un massimo di 5 punti esclusivamente con l’utilizzo dei numeri interi.
Per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche sono attribuibili un massimo di 5 punti esclusivamente con l’utilizzo dei numeri interi.
Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100. Il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato.
Con successivo avviso del Direttore generale per il personale scolastico da pubblicarsi sul portale INPA e sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito almeno venti giorni prima dell’inizio della prova di cui al presente articolo, è resa nota la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova stessa. Nello stesso avviso sono indicate le modalità di identificazione previste per la partecipazione alla prova. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE
All’esito della prova di accesso i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a sei decimi, previo versamento del contributo, sono ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione, finalizzato all’arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalità di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge, ai processi, all’innovazione e agli strumenti della didattica, all’organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il territorio.
Il corso intensivo di formazione dirigenziale è organizzato dal Ministero dell’istruzione e del merito con la collaborazione degli Uffici scolastici regionali a livello regionale o interregionale, a seconda del numero di candidati ammessi al corso, anche avvalendosi della collaborazione di Università, e può prevedere sessioni di formazione erogabili anche a distanza.
Il corso intensivo di formazione, a cui partecipano, di regola, non meno di 20 corsisti per regione o raggruppamento di regioni, ha la durata di 120 ore e si compone dei quattro moduli formativi di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto 3 agosto 2017, n. 138.
I docenti del corso sono individuati dall’Ufficio Scolastico Regionale tra i dirigenti di I e di II fascia amministrativi o tecnici e i dirigenti scolastici, ovvero tra professori universitari di I o II fascia o straordinari, magistrati amministrativi o contabili o Avvocati dello Stato, in servizio ovvero in quiescenza, oltre che tra esperti in possesso di qualificate competenze e comprovata esperienza sulle materie oggetto dei quattro moduli formativi di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto 3 agosto 2017, n. 138.
La frequenza del corso intensivo di formazione non comporta per i partecipanti alcun esonero dal servizio. Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
PROVA FINALE DEL CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE
Sostengono la prova finale del corso intensivo di formazione tutti i candidati che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore di ciascuno dei quattro moduli formativi del corso intensivo di formazione di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto 3 agosto 2017, n. 138. A tal fine il soggetto individuato come Direttore del corso certifica la frequenza da parte del candidato.
La prova finale si svolge dinanzi ad una Commissione composta da docenti del corso frequentato dal candidato e consiste in una esposizione orale da parte del candidato sulla base di una relazionescritta sulle attività formative svolte e di un elaborato di carattere teorico-pratico sulle materie oggetto dei moduli formativi previsti dal precedente articolo 7, comma 3, consegnati alla Commissione.
INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI MERITO
I candidati che sostengono la prova finale sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza. Tale elenco graduato è inserito in coda alla graduatoria di merito del concorso bandito con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 novembre 2017, n. 1259.
Le immissioni in ruolo sono effettuate fino al 40 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili attingendo alla graduatoria di cui al presente articolo, successivamente a quelli effettuati dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, fino al suo esaurimento (concorso ordinario).
L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.
Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria del concorso riservato. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.
Nel caso in cui in una o più regioni la procedura di reclutamento ordinaria non sia conclusa, le immissioni in ruolo effettuate attingendo dalla graduatoria finale della procedura di reclutamento di cui al presente decreto non potranno comunque superare il 40 per cento dei posti a tal fine assegnabili nella medesima regione ed il restante 60 per cento dei posti viene accantonato per i vincitori della procedura ordinaria da completare.