domenica, Febbraio 9, 2025
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Dirigenti Scolastici: per la mobilità interregionale dell’a.s. 2023/24 disponibili il 100% dei posti vacanti [Decreto PA]

La Camera dei Deputati, con 203 voti favorevoli e 134 contrari, ha votato la fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto legge 44 del 22 aprile 2023 “”Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche””.

L’articolo 5, comma 20-bis introdotto in sede referente, modifica la procedura di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, prevedendo, in particolare che, per le operazioni di mobilità degli stessi dell’anno scolastico 2023/2024, sia resa disponibile la percentuale del 100% dei posti vacanti in ciascuna regione.

Sul punto va ricordato che:

  • L’attuale CCNL vigente 2016\2018 fissa il limite del 30% per la mobilità interregionale.
  • Con l’art. 19-quater del DL 4/2022 si è già disposta una deroga temporanea al limite fissato per via contrattuale, rendendo disponibili per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, il 60% dei posti vacanti annualmente in ciascuna regione. 
  • La nuova disposizione contenuta nel Decreto PA prevede che, nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2023/2024 è resa disponibile la percentuale del 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione.

Dall’attuazione di tale disposizione non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Si prevede, inoltre, che per questa procedura non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati (come finora invece richiesto), salvo il diniego dell’Ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero relativamente ai citati anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l’immissione in ruolo nella regione medesima.

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 19 del DL 4/2022, poi, prevede che, nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1 riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione prioritariamente alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte della regione richiesta.

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