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Concorso Dirigenti Scolastici: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento; requisiti di accesso, prove e titoli valutabili

Ê stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.

Com’è noto, il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorsi selettivi per titoli ed esami indetti con bando nazionale con cadenza triennale e organizzati su base regionale, subordinatamente alla disponibilità di posti vacanti e disponibili nel triennio di riferimento.

REQUISITI DI AMMISSIONE
É ammesso a partecipare alle procedure il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, un servizio di almeno cinque anni e che sia in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

a) laurea magistrale;

b) laurea specialistica;

c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.

I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all’estero sono considerati validi per l’ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente.

Il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Ai fini dell’ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto previsto circa la validità del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a tempo indeterminato.

I candidati devono, altresi’, possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni.

ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA
La procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale. Il numero dei posti da mettere a concorso e’ determinato con il bando.

Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del concorso. Sono altresì messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio di riferimento, relativo all’anno scolastico nel corso del quale è pubblicato il bando e ai due anni scolastici successivi, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi. 

Dai posti determinati ai sensi dei commi 5 e 6 sono detratti quelli occorrenti per l’assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi.

BANDO DI CONCORSO

Il bando di concorso, adottato secondo le disposizioni di cui all’articolo 29 del decreto legislativo, definisce le modalita’ attuative delle disposizioni di cui al presente decreto e disciplina, tra l’altro:

A) i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell’articolo 2;

b) il contingente di posti messi a bando, suddivisi per regione;

c) il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;

d) l’ammontare e le modalità di versamento del contributo posto a carico dei candidati per far parzialmente fronte alle spese della procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo;

e) le modalità di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, ai sensi dell’articolo 6; f) le modalità di svolgimento delle prove concorsuali di cui agli articoli 7 e 8, assicurando la pubblicità della prova orale;

g) le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;

h) i documenti richiesti per l’assunzione;

i) l’informativa sul trattamento dei dati personali.

PROCEDURA CONCORSUALE

Il concorso si articola nella prova scritta, nella prova orale e nella successiva valutazione dei titoli. 

I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione. 

PROVA PRESELETTIVA

Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso, si procede in ogni sede regionale allo svolgimento di una prova preselettiva.

L’eventuale prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale, si espleta contestualmente e con identiche modalità nelle sedi individuate dagli USR, anche in più sessioni qualora il numero dei candidati lo richieda.

Nel caso in cui lo svolgimento della prova preselettiva debba avvenire in più sessioni, in ciascuna di esse sono somministrati differenti quesiti, tratti da una medesima banca dati, di modo che siano assicurate l’omogeneità e l’equivalenza dei quesiti, così da garantire il medesimo grado di selettività della prova.

Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati che versano nelle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 5. La mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorchè dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso.

La prova preselettiva consiste in un test articolato in cinquanta quesiti a risposta multipla, predisposti dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b), ovvero dai soggetti esterni demandati dal Ministero, vertenti sui medesimi ambiti disciplinari di cui all’articolo 7, comma 2. La ripartizione dei quesiti tra gli ambiti disciplinari è effettuata nel bando di concorso di cui all’articolo 4. Nel bando di concorso è altresì stabilita la durata della prova.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva.

A ciascun candidato viene somministrato il medesimo insieme di quesiti, disposti in ordine casuale e differente fra un candidato e l’altro.

Per ciascuno dei cinquanta quesiti a risposta multipla è attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o errata.

Lo svolgimento e la correzione della prova preselettiva avvengono ambedue mediante l’ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio conseguito dal candidato è restituito al termine della prova stessa.

Alla prova scritta di cui all’articolo 7 è ammesso, sulla base all’esito della prova preselettiva, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui al comma 4, che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo.

Nel corso della prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame manuali, codici, dizionari, testi di legge, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia, telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici e altri strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione dei divieti di cui al precedente periodo, è disposta l’immediata esclusione dal concorso.

Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta è pubblicato sul sito istituzionale di ciascun USR.

PROVA SCRITTA

La prova scritta, unica per tutto il territorio nazionale, consiste in cinque quesiti a risposta aperta, che non devono avere ad oggetto tutti gli ambiti di cui al comma 2, e in due quesiti in lingua inglese di cui al comma 3.

I cinque quesiti a risposta aperta vertono sui seguenti ambiti disciplinari:

a) Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

b) Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e di gestione dei gruppi, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

c) Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell’offerta formativa, all’elaborazione del Rapporto di autovalutazione, del Piano di miglioramento e della Rendicontazione sociale, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

d) Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica, all’interno di una adeguata progettazione pedagogica;

e) Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;

f) Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;

g) Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno di minorenni;

h) Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

i) Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea.

I due quesiti in lingua inglese consistono ciascuno in cinque domande a risposta multipla volte a verificare la comprensione di un testo fornito ai candidati. Detti quesiti vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), al fine di verificare il possesso della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del CEFR.

La prova scritta si svolge mediante l’ausilio di mezzi informatizzati nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli USR. La mancata presentazione per l’espletamento della prova nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso.

La durata complessiva della prova di cui al comma 1 viene definita nel bando di concorso.

La correzione della prova d’esame è effettuata dalla commissione anche con l’ausilio di procedimenti automatizzati/informatizzati, con modalità che assicurano l’anonimato del candidato. Una volta terminate le correzioni ed attribuite le relative valutazioni da parte delle commissioni esaminatrici, si procede con le operazioni di scioglimento dell’anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle operazioni, viene reso noto l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale.

Nel corso della prova scritta, i candidati possono utilizzare, esclusivamente, leggi e atti aventi forza di legge, purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi fonti di rango secondario e contratti collettivi nazionali di lavoro, circolari ovvero note ministeriali, manuali, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere. Non sono altresì ammessi telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. In caso di violazione, è disposta l’immediata esclusione dal concorso.  Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall’articolo 9 comma 2.

PROVA ORALE

La prova orale, la cui durata è definita dal bando di concorso, consiste in:

a) un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, che accerta la preparazione professionale del candidato sui medesimi e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;

b) una verifica della conoscenza e della capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego presso le istituzioni scolastiche;

c) una verifica della conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEFR, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice e una conversazione in lingua inglese.

La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo previsto dall’articolo 9, comma 3.

VALUTAZIONE DELLE PROVE 

Le commissioni esaminatrici dispongono di 230 punti:

  • 100 per la prova scritta
  • 100 per la prova orale
  • 30 per i titoli. 

A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua inglese, la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti per ciascuna risposta. A ciascuno dei quesiti in lingua inglese la commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti.

I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.

Nell’ambito della prova orale, la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 82 per il colloquio, di 6 per l’accertamento della conoscenza dell’informatica e di 12 per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.  Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.

TITOLI VALUTABILI
La commissione esaminatrice determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione.

Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto

Sono valutati gli incarichi e i servizi di cui alla tabella A effettivamente prestati per almeno centottanta giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d’istituto, che siano stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati. 

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

VEDI IL REGOLAMENTO

VEDI L’ALLEGATO A

Regolamento Concorso DS

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