I bando del concorso per Dirigenti Scolastici prevede delle misure a favore dei candidati con disabilità e\o invalidità.
ESONERO DALLA PROVA PRESELETTIVA
L’art. 6 comma 4 del D.M. n. 194 del 13 ottobre 2022, recante “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” prevede all’art. 6 comma 4 che:
non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati che versano nelle ipotesi di cui all’art. 20 comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La fonte normativa primaria va ricercata nella Legge 104/1992 così come modificata dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144. Quest’ultimo decreto ha introdotto il comma 2-bis all’art. 20, secondo cui:
La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista”.
Ai sensi dell’art 4 comma 4 lettera l) ultimo periodo del D.D. n. 2788/2023,
“… il candidato che sia esonerato dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 deve trasmettere mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’USR scelto la corrispondente certificazione sanitaria rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica”.
La richiesta di esonero sopra indicata deve essere esplicitata agli uffici scolastici regionali Ufficio insieme alla documentazione trasmessa.
MISURE COMPENSATIVE
Si rammenta inoltre che ai sensi dell’art 4 comma 4 lettera l) del D.D. n. 2788/2023, in caso di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, è prevista la possibilità di svolgere le prove concorsuali attraverso l’adozione di misure compensative stabilite dalla Commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, il candidato deve trasmettere mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’USR presso cui ha inoltrato la domanda, la corrispondente certificazione sanitaria rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica. Le modalità di svolgimento delle prove possono essere concordate telefonicamente con il competente USR. Dell’accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia tramite PEC all’interessato per la formale accettazione.
I tempi aggiuntivi eventualmente concessi saranno determinati ad insindacabile giudizio della Commissione sulla scorta della documentazione prodotta per ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consente all’USR di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. In ogni caso i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non possono eccedere il limite previsto dalla normativa vigente in materia.