Ê stata approvata la legge di bilancio 2026. I commi 527 e 528, introdotti durante l’esame al Senato, intervengono in modo significativo sulla disciplina delle assunzioni dei dirigenti scolastici, con particolare riferimento alle graduatorie del concorso ordinario 2023 e ai rapporti con le graduatorie del concorso 2017.
INTEGRAZIONE DELLE GRADUATORIE CON GLI IDONEI
Il comma 528 dell’articolo 1 prevede che:
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le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami del 2023 (bandito con DD MIM n. 2788 del 18 dicembre 2023)
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siano integrate anche con i candidati idonei, oltre ai vincitori,
e che tali soggetti possano essere assunti entro il limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nel rispetto:
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della disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449/1997, che affida al Consiglio dei ministri la determinazione del numero massimo di assunzioni;
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di quanto previsto dall’articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge n. 198/2022, come modificato dal comma 527.
In sostanza, non solo i vincitori ma anche gli idonei del concorso 2023 potranno essere assunti, fino a copertura dei posti disponibili.
La normativa vigente prima della legge di bilancio
Prima delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio, la disciplina prevedeva che:
a) Inserimento dei partecipanti al corso intensivo
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I candidati che avevano sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione (relativo al concorso DS 2017 – DD MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017 – con ricorso pendente).
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venissero inseriti in coda alla graduatoria di merito e immessi in ruolo solo dopo gli iscritti alle graduatorie concorsuali vigenti.
b) Ripartizione dei posti
Le immissioni in ruolo avvenivano secondo questa ripartizione:
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almeno il 60% dei posti dalla graduatoria del concorso ordinario 2023;
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fino al 40% dei posti dalla graduatoria del concorso 2017 (comma 11-quinquies), fino al suo esaurimento.
c) Meccanismo di reintegrazione dei posti
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Se una graduatoria concorsuale si esauriva e rimanevano posti assegnati, tali posti venivano trasferiti alla graduatoria del concorso 2017;
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tali posti dovevano poi essere reintegrati nella successiva procedura assunzionale
d) Deroga per l’a.s. 2024/2025
Limitatamente all’anno scolastico 2024/2025, nelle regioni in cui il concorso 2023 non si fosse concluso in tempo utile:
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le immissioni in ruolo potevano avvenire attingendo alla graduatoria del concorso 2017,
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in deroga alle percentuali 60/40.
I posti così utilizzati dovevano comunque essere reintegrati negli anni successivi nel contingente destinato al concorso 2023.
3. Cosa cambia con la legge di bilancio (commi 527 e 528)
Con le modifiche introdotte:
a) Concorso 2023 fino a esaurimento
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Le immissioni in ruolo sono effettuate:
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almeno per il 60% dei posti dalla graduatoria del concorso ordinario bandito ai sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194 (concorso 2023), fino al suo esaurimento;
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fino al 40% dei posti dalla graduatoria del concorso 2017, anch’essa fino al suo esaurimento.
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Viene quindi specificato che si attingerà dalle graduatorie del 2023 “fino al loro esaurimento”.
b) Eliminazione della reintegrazione dei posti
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Viene soppresso il periodo che prevedeva la reintegrazione futura dei posti rimasti vacanti da una graduatoria esaurita.
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Di conseguenza, i posti utilizzati non vengono più recuperati negli anni successivi.
c) Stop al reintegro dei posti usati in deroga
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È espressamente escluso che per l’anno scolastico 2024/2025 i posti utilizzati per le immissioni in ruolo attingendo alla graduatoria del concorso 2017, nelle regioni in cui il concorso 2023 non si concluda in tempo utile siano reintegrati nel contingente futuro destinato al concorso 2023. Infatti, il relativo periodo che prevedeva tale reintegro è stato abrogato.


