L’USR Lazio con la nota n. 39444 del 28 dicembre 2020 ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo dei docenti e ATA “fragili”.
L’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), ha disciplinato la fattispecie dei c.d. “lavoratori fragili” ovvero dei lavoratori:
In possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita», cioè i cd. “lavoratori fragili”.
In sostanza, per tali lavoratori è stato previsto che il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie fosse equiparato al ricovero ospedaliero.
Successivamente con il D.L. n. 104/2020 è stato disposto che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al precedente comma svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Si attende in queste ore l’approvazione la Legge di Bilancio 2021, già approvata dalla Camera, che prevede l’estensione dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 delle suddette disposizioni.
LA DISCIPLINA DEI LAVORATORI FRAGILI
Va innanzitutto rilevato che a partire dal 16 ottobre 2020, i lavoratori fragili sono in servizio, per quanto svolgano la prestazione lavorativa con modalità diverse da quelle ordinarie. Infatti, il D.L. n. 104/2020 ha disposto che a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
La nota dell’USR Lazio ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo dei lavoratori fragili.
Ad esempio, i docenti “fragili” possono:
- assicurare l’orario ordinamentale a distanza, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado e purché il piano dell’offerta formativa preveda tale modalità organizzativa per tutte le ore della relativa disciplina nella classe interessata;
- potenziare l’offerta formativa a distanza, in tutti i gradi di istruzione;
- svolgere la funzione di docente, a distanza, nei corsi di formazione rivolti ai colleghi;
- coadiuvare il dirigente, a distanza, in attività di supporto organizzativo e didattico.
La porzione dell’orario ordinamentale già affidata al docente “fragile” che non sia svolta a distanza deve essere prioritariamente affidata ad altri docenti già in servizio nella scuola, abilitati al relativo insegnamento oppure in possesso di titolo e percorso di studio valido per l’insegnamento della disciplina (cfr. art. 1 co. 79 l. 107/2015) come previsto dal regolamento sulle classi di concorso, che abbiano ore a disposizione o siano impegnati nel potenziamento dell’offerta formativa.
Nel caso in cui non vi siano docenti nelle predette situazioni e nessuno dei docenti già in servizio accetti di svolgere ore eccedenti, si dovrà chiamare un supplente breve con contratto sino alla data indicata dal certificato medico e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, data termine prevista dal predetto articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020. Il contratto di supplenza breve potrà essere eventualmente prorogato, in ragione delle future disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica.
Al riguardo, con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio che dovrebbe avvenire in queste ore e l’estensione al 28 febbraio 2021 delle suddette disposizioni, la data ultima delle supplenze potrebbe essere estesa al 28 febbraio (se il certificato prevederà tale data o date successive).
ESEMPI DI SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI FRAGILI
Ad esempio, nel caso di un docente di lettere “fragile” il cui orario di insegnamento preveda, alla scuola secondaria di secondo grado, 6 ore a distanza con la classe A e 12 ore in presenza con le classi B e C, si procederà come segue:
- le 6 ore a distanza con la classe A saranno assicurate in modalità agile dal docente “fragile”;
- le 12 ore in presenza con le classi B e C saranno coperte con le ordinarie modalità utilizzate per le supplenze, cioè prioritariamente col personale già in servizio che abbia ore a disposizione o sia impegnato sul potenziamento, in subordine con ore eccedenti, ancora in subordine tramite un supplente breve.
A titolo di ulteriore esempio, nel caso di un docente di lettere “fragile” il cui orario di insegnamento preveda, alla scuola secondaria di secondo grado, 3 ore a distanza con la classe A e 15 ore in presenza con la medesima classe A e con le classi B e C, si procederà come segue:
- salvo che sia possibile frazionare l’insegnamento nella classe A, tutte le 18 ore con le classi A, B e C saranno coperte con le ordinarie modalità utilizzate per le supplenze, cioè prioritariamente col personale già in servizio che abbia ore a disposizione o sia impegnato sul potenziamento, in subordine con ore eccedenti, ancora in subordine tramite un supplente breve;
- il docente “fragile” si dedicherà al potenziamento dell’offerta formativa a distanza, o alla formazione dei colleghi o coadiuvare il dirigente, a distanza, in attività di supporto organizzativo e didattico, ecc.
- poiché la scuola dell’infanzia, quella primaria e quella secondaria di primo grado funzionano esclusivamente in presenza, in questo caso i docenti “fragili” saranno sostituiti con supplenti brevi come sopra detto, fermo restando il loro utilizzo per attività svolgibili a distanza, quali il potenziamento, i corsi di formazione, ecc., anche in gradi diversi da quello proprio ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della legge n. 107 del 2015.
PERSONALE ATA
Per quanto concerne il personale ATA:
- i DSGA e gli assistenti amministrativi “fragili” svolgeranno le loro ordinarie mansioni in modalità agile, avvalendosi delle tecnologie informatiche, secondo quanto previsto dal verbale di confronto del 27 novembre u.s.;
- i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici “fragili” potranno essere impiegati in mansioni e/o orari, purché nel rispetto del contratto collettivo, che non prevedano il contatto con altri soggetti.
Per tutti i lavoratori fragili si favorirà, a richiesta del dipendente, la fruizione di ferie pregresse, il recupero delle ore, l’uso dei permessi, ecc., come previsto dal medesimo verbale del 27 novembre u.s.