L’USR Lazio con la nota n. 39444 del 28 dicembre 2020 ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo dei docenti e ATA “fragili”.
L’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, disciplina i c.d. “lavoratori fragili” ovvero i laboratori.
In possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita», cioè i cd. “lavoratori fragili”.
La predetta disposizione è stata oggetto di una recente novella, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha disposto che sino al 15 ottobre 2020 i lavoratori in questione potevano rimanere assenti dal servizio su prescrizione medica, con equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero. Dal 16 ottobre 2020 e sino al 31 dicembre 2020 i “lavoratori fragili” «svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento».
CERTIFICAZIONI
Sono numerosi i lavoratori che hanno chiesto al medico competente la certificazione in questione, o che hanno consegnato certificazioni del medico di medicina generale o di specialisti.
I medici hanno spesso trascurato di far riferimento, nella certificazione, alle predette disposizioni di legge. Anzi, il più delle volte hanno prodotto certificati apparentemente riconducibili alla diversa fattispecie dell’ “inidoneità” anziché a quella della “fragilità”.
A tal riguardo, si consiglia di procedere come di seguito:
a) considerare “fragili” i lavoratori cui è impedito, dal certificato medico, di prestare lavoro in presenza di altre persone, anche ove il certificato parlasse, invece, di “inidoneità” ad es. al lavoro in situazione di comunità;
b) considerare “inidonei” i lavoratori che possono prestare lavoro solo con limitazioni indipendenti dalla presenza di altri colleghi, o cui sia completamente impedito prestare il lavoro previsto per il profilo di appartenenza;
c) chiedere al medico competente di chiarire meglio il certificato, auspicabilmente con un preciso riferimento alla legislazione di riferimento, quando vi sia il ragionevole dubbio che, ad es., preveda formalmente l’inidoneità tout court quando, invece, l’intendimento era di certificare una condizione di fragilità.
LAVORATORI INIDONEI E LAVORATORI FRAGILI
La distinzione fra lavoratori idonei e lavoratori fragili non è irrilevante. Infatti, ai lavoratori inidonei si applicano le ben conosciute disposizioni circa l’utilizzo in altre mansioni. Ai lavoratori fragili si applica, invece, il richiamato articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, che dispone che prestino lavoro, di norma, in modalità agile.
Ad esempio, i docenti “fragili” possono:
• assicurare l’orario ordinamentale a distanza, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado e purché il piano dell’offerta formativa preveda tale modalità organizzativa per tutte le ore della relativa disciplina nella classe interessata; • potenziare l’offerta formativa a distanza, in tutti i gradi di istruzione;
• svolgere la funzione di docente, a distanza, nei corsi di formazione rivolti ai colleghi;
• coadiuvare il dirigente, a distanza, in attività di supporto organizzativo e didattico.
La porzione dell’orario ordinamentale già affidata al docente “fragile” che non sia svolta a distanza deve essere prioritariamente affidata ad altri docenti già in servizio nella scuola, abilitati al relativo insegnamento oppure in possesso di titolo e percorso di studio valido per l’insegnamento della disciplina (cfr. art. 1 co. 79 l. 107/2015) come previsto dal regolamento sulle classi di concorso, che abbiano ore a disposizione o siano impegnati nel potenziamento dell’offerta formativa.
Nel caso in cui non vi siano docenti nelle predette situazioni e nessuno dei docenti già in servizio accetti di svolgere ore eccedenti, si dovrà chiamare un supplente breve con contratto sino alla data indicata dal certificato medico e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, data termine prevista dal predetto articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020. Il contratto di supplenza breve potrà essere eventualmente prorogato, in ragione delle future disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica (ricordiamo al riguardo che è in corso di approvazione la legge di Bilancio 2021 che dovrebbe prevedere l’estensione al 28 febbraio 2021 delle suddette disposizioni.
Ad esempio, nel caso di un docente di lettere “fragile” il cui orario di insegnamento preveda, alla scuola secondaria di secondo grado, 6 ore a distanza con la classe A e 12 ore in presenza con le classi B e C, si procederà come segue:
- le 6 ore a distanza con la classe A saranno assicurate in modalità agile dal docente “fragile”;
- le 12 ore in presenza con le classi B e C saranno coperte con le ordinarie modalità utilizzate per le supplenze, cioè prioritariamente col personale già in servizio che abbia ore a disposizione o sia impegnato sul potenziamento, in subordine con ore eccedenti, ancora in subordine tramite un supplente breve.
A titolo di ulteriore esempio, nel caso di un docente di lettere “fragile” il cui orario di insegnamento preveda, alla scuola secondaria di secondo grado, 3 ore a distanza con la classe A e 15 ore in presenza con la medesima classe A e con le classi B e C, si procederà come segue:
- salvo che sia possibile frazionare l’insegnamento nella classe A, tutte le 18 ore con le classi A, B e C saranno coperte con le ordinarie modalità utilizzate per le supplenze, cioè prioritariamente col personale già in servizio che abbia ore a disposizione o sia impegnato sul potenziamento, in subordine con ore eccedenti, ancora in subordine tramite un supplente breve;
- il docente “fragile” si dedicherà al potenziamento dell’offerta formativa a distanza, o alla formazione dei colleghi o coadiuvare il dirigente, a distanza, in attività di supporto organizzativo e didattico, ecc.
- poiché la scuola dell’infanzia, quella primaria e quella secondaria di primo grado funzionano esclusivamente in presenza, in questo caso i docenti “fragili” saranno sostituiti con supplenti brevi come sopra detto, fermo restando il loro utilizzo per attività svolgibili a distanza, quali il potenziamento, i corsi di formazione, ecc., anche in gradi diversi da quello proprio ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della legge n. 107 del 2015.
Per quanto concerne il personale ATA:
- i DSGA e gli assistenti amministrativi “fragili” svolgeranno le loro ordinarie mansioni in modalità agile, avvalendosi delle tecnologie informatiche, secondo quanto previsto dal verbale di confronto del 27 novembre u.s.;
- i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici “fragili” potranno essere impiegati in mansioni e/o orari, purché nel rispetto del contratto collettivo, che non prevedano il contatto con altri soggetti.
Per tutti i lavoratori fragili si favorirà, a richiesta del dipendente, la fruizione di ferie pregresse, il recupero delle ore, l’uso dei permessi, ecc., come previsto dal medesimo verbale del 27 novembre u.s.
In ogni caso, i lavoratori “fragili” dal 16 ottobre 2020 sono in servizio, per quanto svolgano la prestazione lavorativa con modalità diverse da quelle ordinarie.