È stata emanata la nota n. 1813 dell’8 ottobre 2020 avente ad oggetto l’Uso delle “mascherine” alla luce del nuovo Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
L’articolo 1 del Decreto legge in oggetto ha previsto che tra le misure dei prossimi dPCM ci potrà essere: “hh-bis) obbligo di avere sempre con sé, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche, produttive e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi dai detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”.
L’articolo 5 prescrive, nelle more dell’adozione dei prossimi DPCM, “l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private … e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali”.
Vengono quindi confermati il “Protocollo di sicurezza 0-6”, il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico” e il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. Si specifica che:
- Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d., cd. “rima buccale”, ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”.
- Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d. rime buccali, ut supra), l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria”.
Infine, la nota ricorda anche la nota dipartimentale 10 settembre 2020, n. 1529 ove si precisa che “l’utilizzo della mascherina, come riportato nella nota 1436 del 13 agosto 2020 “rappresenta un equilibrato contemperamento delle esigenze di tutela della salute e di garanzia dell’effettività del diritto all’istruzione”.


