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Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 30 giugno 2022

il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 ha disposto la proroga dei termini delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria eccezionale.

É bene sempre distinguere fra due diverse fattispecie:

  • quella dei c.d. lavoratori fragili tout court;
  • quella dei soggetti alla sorveglianza sanitaria eccezionale che possono trovarsi in situazione di inidoneità temporanea.

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE
Si tratta dei lavoratori che si trovano in condizione di fragilità temporanea legata alla situazione COVID in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

La disciplina di tale fattispecie è contenuta nella nota ministeriale n.1585 dell’11 settembre 2020 che richiama la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, istituto prorogato dal DL 105/2021 fino al 31 dicembre 2021, poi prorogato dal D.L. 122 fino al 31 marzo 2022 e da ultimo prorogato adesso fino al 30 giugno 2022.

In questo caso la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica.

Ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione al Covid-19, anche nell’ipotesi in cui i datori di lavoro, non siano tenuti alla nomina del “medico competente” per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

In questo caso, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi:

  • l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;
  • le Aziende Sanitarie Locali;
  • i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).

L’INAIL con proprio avviso ha chiarito che le richieste continueranno ad essere trattate secondo le indicazioni operative della circolare numero 44 dell’11 dicembre 2020.

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 30 giugno 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online.

LAVORATORI FRAGILI

Si tratta dei lavoratori privati e pubblici:

in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie  salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104″.

Si tratta pertanto dei lavoratori che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104);
  • certificazione attestante una condizione di rischio derivante da:
    • immunodepressione;
    • da esiti da patologie oncologiche;
    • dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Le misure previste per i “lavoratori fragili” tout court scadute il 28 febbraio 2022 non sono state invece prorogate.

Per un approfondimento sulla distinzione delle due fattispecie si veda questo articolo.

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