Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.
Per quanto riguarda la scuola, cambiano le regole per la gestione dei casi di positività con regole differenti a seconda dell’ordine di scuola.
Scuola dell’infanzia
Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
Questo perché per i bambini della scuola dell’infanzia non sono vaccinati e non è previsto nemmeno l’uso della mascherina.
Scuola primaria (Scuola elementare)
Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.