É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 contenente misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Di seguito le misure più rilevanti per la scuola.
ATTIVITÁ IN PRESENZA
Il Decreto stabilisce che nell’anno scolastico 2021/2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia, e le attività didattiche della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.
DEROGHE ALL’ATTIVITÁ IN PRESENZA
Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindacai possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni che prevedono l’attività in presenza esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica.
Laddove siano adottati detti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
MISURE PREVISTE
Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle suddette attività e per prevenire la diffusione dell’infezione da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, termine attuale di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate le seguenti misure:
- Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per:
- i bambini di età inferiore ai 6 anni
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi
- per lo svolgimento delle attività sportive
- É raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- É fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetto con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°
PROTOCOLLI DI SICUREZZA E LINEE GUIDA
In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da COVID-19 o di casi sospetti nell’ambito scolastico, si applicano le Linee Guida e i protocolli.
I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle obbligo di indossare la mascherina per le classi composte esclusivamente da studenti che hanno completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.
GREEN PASS
A partire dal 1° settembre il green pass sarà dunque obbligatorio anche a tutto il personale scolastico e universitario nonché per i soli studenti universitari.
La certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi :
- aver completato il ciclo vaccinale
- essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti
Nel decreto si legge che:
Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Pertanto, a partire dal 1° settembre tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde (Green-Pass) Covid-19. Il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non è dovuta alcuna retribuzione.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021. La verifica è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
Con circolare del Ministero dell’Istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni da parte degli studenti universitari, le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dall’università.
La violazione delle disposizioni è sanzionata secondo quanto stabilito dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito nella Legge 22 marzo 202o. Questa prevede, per il mancato rispetto delle misure di contenimento una sanzione di una somma da 400 a 1.000 euro. Invece, i dirigenti scolastici che non operano gli opportuni controlli, rischiano una multa fino a 3000 euro.
Le disposizioni suddette si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.
Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l’anno 2021.
Il Ministero dell’istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell’Economia e delle finanze, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale.