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Proroga al 31 marzo del congedo parentale emergenziale per infezione / quarantena / sospensione delle attività didattiche dei figli

È entrato in vigore il 25 dicembre 2021 il decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”

Tra le misure previste vi è anche la proroga fino al 31 marzo 2022 delle norme previste dall’art. 9 del Decreto Legge 146/2021 sul congedo parentale straordinario. Vengono stanziati 7,6 milioni di euro per l’anno 2022 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici in questione.

In particolare, il congedo spetta per nei seguenti tre casi:

  • Congedo per il periodo della sospensione delle attività didattiche in presenza del figlio minore di 14 anni o nel caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio o per la durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL
  • Congedo per il periodo della sospensione delle attività didattiche in presenza del figlio con disabilità o nel caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio o per la durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL o nel caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio (in tal caso a prescindere dall’età del figlio).
  • Congedo per il periodo della sospensione delle attività didattiche in presenza del figlio minore di età compresa fra 14 e 16 anni o nel caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio o per la durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL

Dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può fruire di un congedo per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

  • alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Per i periodi di congedo è corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

Il nuovo decreto prevede che tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l’anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Si sottolinea che tale tipologia di congedo è sottoposta alle stesse regole che disciplinano il congedo parentale ordinario quindi è necessario procedere alla riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, computo dei giorni festivi, del sabato e della domenica cadenti nel periodo richiesto, ecc.

I genitori che, dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 fino al 21 ottobre 2021, hanno fruito di eventuali periodi di congedo parentale ordinario, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, durante i periodi di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, possono richiedere, con specifica istanza, la conversione dei suddetti periodi di assenza nel congedo emergenziale di cui trattasi, retribuito al 50%, senza che gli stessi periodi siano computati o indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario.

Il genitore dipendente non può fruire del congedo nei giorni in cui l’altro genitore si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • fruisce della stessa tipologia di congedo o di altro congedo previsto dal D.L. 146/2021;
  • non svolge alcuna attività lavorativa;
  • è sospeso dal lavoro.

Il suddetto congedo può essere fruito sia in forma giornaliera, sia in forma oraria.

Dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, a prescindere dall’età del figlio, alternativamente all’altro genitore, può fruire di un congedo nei seguenti casi:

  • per la durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • per la durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio;
  • per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • per la durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Per i periodi di congedo è corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Si sottolinea che tale tipologia di congedo è sottoposta alle stesse regole che disciplinano il congedo parentale ordinario (riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, computo dei giorni festivi, del sabato e della domenica cadenti nel periodo richiesto, ecc.).

I genitori che, dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 fino al 21 ottobre 2021, hanno fruito di eventuali periodi di congedo parentale ordinario o di prolungamento del congedo parentale per figlio disabile grave, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 151/2001, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, di sospensione dell’attività dei centri diurni a carattere assistenziale di cui sia stata disposta la chiusura, di durata dell’infezione da SARSCoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono richiedere, con specifica istanza, la conversione dei suddetti periodi di assenza nel congedo emergenziale di cui trattasi, retribuito al 50%, senza che gli stessi periodi siano computati o indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario.

Il genitore dipendente non può fruire del suddetto congedo nei giorni in cui l’altro genitore si
trovi in una delle seguenti condizioni:

  • fruisce della stessa tipologia di congedo o di altro congedo previsto dal D.L. 146/2021;
  • non svolge alcuna attività lavorativa;
  • è sospeso dal lavoro.

Il suddetto congedo può essere fruito sia in forma giornaliera, sia in forma oraria.

Dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, alternativamente all’altro genitore, può fruire di un congedo per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

  • alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

I periodi di congedo non sono retribuiti né coperti da contribuzione figurativa.
Si sottolinea che tale tipologia di congedo è sottoposta alle stesse regole che disciplinano il congedo parentale ordinario (riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, computo dei giorni festivi, del sabato e della domenica cadenti nel periodo richiesto, ecc.).
Il genitore dipendente non può fruire del congedo nei giorni in cui l’altro genitore si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • fruisce della stessa tipologia di congedo o di altro congedo previsto dal D.L. 146/2021;
  • non svolge alcuna attività lavorativa;
  • è sospeso dal lavoro.

Il suddetto congedo può essere fruito solo in forma giornaliera.

Laddove si verifichi una delle suindicate condizioni di incompatibilità, che non consentono la possibilità di fruire di una delle tre tipologie di congedo emergenziale, il dipendente può comunque richiedere il congedo emergenziale per altri figli minori di anni 14, non conviventi, avuti da altri soggetti che non si trovino in nessuna delle situazioni sopra elencate.

Il dipendente interessato alla fruizione del congedo emergenziale previsto dall’art. 9 del D.L. 146/2021, deve presentare apposita istanza, utilizzando esclusivamente la specifica modulistica allegata alla presente circolare (pubblicata sul SIDI nella pagina modulistica uffici centrali e periferici), in cui, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000, dichiara la sussistenza dei presupposti necessari.

Alla richiesta, quale documentazione giustificativa deve essere allegata:

  • in caso di infezione da SARS-CoV-2, il certificato del medico di assistenza primaria o del pediatra di libera scelta, attestante tale patologia e la durata del periodo di malattia del figlio; 
  • in caso di quarantena, il provvedimento con cui il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente ha disposto la quarantena obbligatoria, con data di inizio e di fine del periodo prescritto;

al termine del periodo di isolamento il dipendente deve produrre il certificato di guarigione o di mancata positività al virus del figlio, rilasciato dal suddetto Dipartimento della ASL o dal medico di assistenza primaria o dal pediatra di libera scelta;

in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio disabile grave, il provvedimento adottato a livello nazionale, locale o di struttura.

L’istanza, corredata di idonea documentazione, deve pervenire tramite ufficio di appartenenza, debitamente protocollata, alla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie-Ufficio IV- per quanto riguarda il personale amministrativo dell’Amministrazione Centrale, ed alle Amministrazioni periferiche (USR) per quanto riguarda il personale amministrativo delle amministrazioni periferiche.

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