FAQ n. 18 USR VENETO
Il personale scolastico precedentemente sospeso e che ha contratto il Covid 19 può svolgere, ai sensi del DL n. 24/2022, le normali attività a contatto con gli alunni?
Ai sensi del DL n. 24 del 24/03/2022, i docenti non vaccinati rientrano a scuola, dal 1° aprile, esibendo certificazione verde attestante esito negativo di test antigenico o molecolare.
Poiché, ai sensi dell’art. 8, c. 4 del DL n. 24, “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”, essi sono utilizzati in attività di supporto all’istituzione scolastica già al momento del rientro a scuola, potendo svolgere le mansioni che implichino il contatto con la classe solo in presenza di documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale predisposto dalla normativa vigente.
È ragionevole ritenere che tale situazione si verifichi anche per i docenti non vaccinati e guariti dall’infezione da SARS-CoV-2; per poter svolgere attività didattiche a contatto con gli alunni, pertanto, essi dovranno adempiere all’obbligo vaccinale entro i termini di validità della certificazione verde (da guarigione) in loro possesso.