Il Ministero dell’Istruzione ha emanato una un’ulteriore nota 1927 del 17 dicembre 2021 che fa seguito alla nota emanata il 7 dicembre 2021, con cui si forniscono chiarimenti anche in merito alla possibilità di adibire il personale esente a diversa mansione. Nella nota si specifica che che non si tratta di un «obbligo tout court, quanto piuttosto della possibilità, per il Dirigente Scolastico, di adibire il personale esente/differito dalla vaccinazione a mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte.
L’art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita:
in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.
In tal caso, come confermato dalla nota 7 dicembre 2021 n. 1889, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).
La nuova nota, emanata nella giornata di ieri, precisa che:
Tali previsioni non introducono l’obbligo tout court , quanto piuttosto la possibilità, per il datore di lavoro, di adibire il personale esente/differito dalla vaccinazione a mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte.
In tal senso, il dirigente scolastico, datore di lavoro e responsabile della sicurezza dei lavoratori, acquisisce dal personale interessato la certificazione prevista dal citato art. 4, comma 2, decreto legge n. 44/2021, certificazione che dovrà risultare conforme alle circolari del Ministero della salute in tema di esenzione da vaccinazione anti SARS-CoV-2″.
Dopodiché, in relazione alle specifiche situazioni di contesto, il dirigente scolastico si avvale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del Medico competente per definire le possibili condizioni di riduzione del rischio di diffusione del contagio e di contenimento del rischio per la salute del soggetto esente e di quello nei confronti del quale la vaccinazione risulti differita, intervenendo sugli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il Legislatore, ovviamente, non chiede al dirigente scolastico interventi “impossibili” ma, più semplicemente, che si adottino le misure che, “secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare” la salute del personale scolastico (art. 2087 del Codice Civile).
In buona sostanza, acquisite le valutazioni tecniche del Medico competente e del RSPP, nel rispetto della normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria, il dirigente scolastico valuta la possibilità che il personale di che trattasi prosegua nello svolgimento della prestazione lavorativa cui è normalmente adibito.
In ipotesi contraria, ovvero qualora da detta valutazione tecnica emerga un rischio elevato, il dirigente individua, con la collaborazione dei tecnici sopra citati, interventi che consentano di ridurre il rischio, permettendo con ciò il proseguimento del servizio in condizioni accettabili di sicurezza. Potranno a tale fine essere adottati provvedimenti protettivi ulteriori rispetto agli usuali, quali, ad esempio, mascherine FFP2, visiere professionali paraschizzi aggiuntive all’utilizzo di mascherine, utilizzo di aule di maggiore ampiezza, con studenti maggiormente distanziati e in numero ridotto, potenziamento aerazione.
Qualora anche tali ultimi provvedimenti non consentano di ridurre in maniera ritenuta accettabile
il rischio di contagio, per il lavoratore o per la comunità scolastica, il dirigente provvede ad assegnare il lavoratore a mansioni alternative quali, a puro titolo indicativo per il personale docente, attività di programmazione, di potenziamento a distanza degli apprendimenti, di supporto alla didattica erogata agli alunni in istruzione domiciliare, ecc.
Ove ricorra l’esigenza di assegnare il lavoratore a mansioni alternative, al fine di garantire la regolarità e il buon andamento del servizio scolastico, svolto in presenza, nonché l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dello stesso, il dirigente riorganizzerà l’attività scolastica, adottando i più opportuni provvedimenti di gestione del personale a disposizione, in ragione dei propri poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell’ipotesi in cui risulti non altrimenti esitabile la sostituzione del personale esente/differito dalla vaccinazione, si ricorrerà alle sostituzioni secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente.