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Personale docente non vaccinato: dal 1° aprile sarà impiegato in attività di supporto con orario di lavoro di 36 ore settimanali

É stata pubblicata la Circolare 620 del 28 marzo 2022 con la quale si forniscono chiarimenti in merito agli obblighi vaccinali a carico del personale della scuola alla luce delle novità introdotte dal Decreto-legge 24/2022.

Come è noto, fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.

Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo si prevede che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”.

Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo:

impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito.

Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.

COSA PREVEDE IL CONTRATTO SULLE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE INIDONEO

Il CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute sottoscritto il 25 giugno 2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei) all’art 8 prevede che:

L’orario di lavoro del personale di cui al presente contratto è di 36 ore settimanali. L’orario di servizio è quello previsto nell’ufficio presso il quale il personale medesimo è utilizzato. Al pari del restante personale possono essere adottate le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL (orario flessibile, orario plurisettimanale, turnazioni) in funzione degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola. Analogamente si applicano al personale inidoneo utilizzato le norme sulle ferie, sui permessi brevi, sui ritardi e recuperi compensativi, sulle 35 ore, se ne ricorrono le condizioni così come definito nel CCNL 29 novembre 2007″.

Il personale utilizzato conserva il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza del corrispondente personale a tempo indeterminato.

Il personale utilizzato ai sensi del presente contratto, ha diritto, a domanda, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

VEDI IL CCNI UTILIZZAZIONI PERSONALE INIDONEO
VEDI LA NOTA MINISTERIALE

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