É stata pubblicata la Circolare 620 del 28 marzo 2022 con la quale si forniscono chiarimenti in merito agli obblighi vaccinali a carico del personale della scuola alla luce delle novità introdotte dal Decreto-legge 24/2022.
Come è noto, fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.
Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo si prevede che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”.
Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo:
impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.
Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4.
Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.
Per quanto riguarda il personale ATA e i dirigenti scolastici la stessa nota ministeriale precisa che:
non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività”.