L’art. 87 comma 1 del Decreto Legge n. 18/2020, modificato dall’art. 26 comma 1-quinquies, lettera a del decreto-Legge n. 104/20, ha previsto che:
Fino alla fine dello stato di emergenza il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non si computa ai fini del calcolo del periodo massimo delmantenimento del posto in caso di malattia e di conseguenza l’assenza non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 87 comma 1 del decreto-Legge n. 18/2020 modificato dall’art. 26″.
Per cui, il personale docente, educativo e ATA di ruolo e supplente (anche breve) che si dovesse assentare per:
- Attesa dell’esito del tampone: Quarantena per assenza dal lavoro nei giorni di attesa dell’esito di un tampone per accertare l’eventuale positività da SARS-CoV-2.
- Contact tracing: Quarantena per assenza dal lavoro perché individuato come contatto diretto di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie.
- Positività con sintomi e senza sintomi: Quarantena per assenza dal lavoro perché persona asintomatica risultata positiva alla ricerca di SARS-CoV-2 o perché persona sintomatica risultata positiva alla ricerca di SARS-CoV-2.
- Contatto stretto: convivente con persona positiva: Quarantena per assenza dal lavoro perché persona convivente di un caso risultato positivo alla ricerca di SARS-CoV-2.
É pienamente garantito in quanto tutto il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è interamente retribuito, escluso dalla trattenuta per i primi 10 giorni di assenza (c.d. Trattenuta Brunetta) ed è altresì esclusa la possibilità da parte della scuola di richiedere la visita fiscale.
PRECISAZIONI DELLA UIL SCUOLA
La normativa è stata oggetto di intervento per quanto riguarda i lavoratori del settore privato. Infatti, il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha modificato la disciplina stabilendo che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, a fronte di apposito stanziamento, quindi entro certi limiti di spesa.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti in merito alla mancanza dei fondi per assicurare al lavoratore l’intera copertura di eventuali periodi di assenza per quarantena, la UIL Scuola precisa, che ciò vale per il settore privato in quanto per il pubblico impiego e di conseguenza anche per il personale della scuola nulla è stato innovato.
Resta infatti in vigore l’art. 87 comma 1 del decreto-Legge n. 18/2020 modificato dall’art. 26 comma 1-quinquies, lettera a del decreto-Legge n. 104/20 il quale dispone che fino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissato sino al 31 marzo 2022) il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non si computa ai fini del calcolo del periodo massimo del mantenimento del posto in caso di malattia per cui non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Per cui, il personale docente, educativo e ATA di ruolo e supplente (anche breve) che si dovesse assentare dal lavoro a causa di periodi di quarantena previsti dallo stato di emergenza avrà diritto all’intera retribuzione, con esclusione anche della trattenuta per i primi 10 giorni di assenza. È altresì esclusa la possibilità da parte della scuola di richiedere la visita fiscale.


