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Obbligo vaccinale: si applica anche al personale assente per malattia [Nuova Nota Ministeriale]

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato una un’ulteriore nota 1927 del 17 dicembre 2021 con cui si forniscono dei pareri in merito ai quesiti pervenuti con riferimento alla gestione dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, esteso al personale scolastico.

PERSONALE SOGGETTO ALL’OBBLIGO VACCINALE
La nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT aveva affermato che “possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale”.

La nuova nota precisa al tal fine che l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per:

  • collocamento fuori ruolo
  • comando
  • aspettativa per motivi di famiglia
  • mandato amministrativo
  • infermità
  • congedo per maternità
  • congedo di paternità
  • congedo per dottorato di ricerca
  • sospensione disciplinare e cautelare.

In sostanza, secondo la nuova nota la vaccinazione deve considerarsi obbligatoria anche nel caso di personale assente dal servizio per legittimi motivi (compresa la malattia) a meno che non rientri in uno dei casi di esclusione previsti espressamente dalla circolare.

Ebbene, come rileva l’Associazione Professionale Sindacale DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf., si tratta però di un punto critico che rischia di indurre ulteriore confusione.

Innanzitutto, nella nota compare il riferimento all’infermità il ché già lascia forti dubbi circa il fatto che questa ricomprenda o meno anche tutti i casi di malattia

Più in generale, come sottolinea DIRIGENTI SCUOLA, la nota esenta dall’obbligo coloro che che non sono in servizio per “legittimo motivo” ma non coloro che sono in malattia o assenti ad altro titolo, parimenti legittimo, non incluso nell’elenco che, di tutta evidenza, non può avere carattere tassativo ma solo un carattere meramente esplicativo.

La stessa Legge, il D.L. 172/2021 – prosegue DIRIGENTISCUOLA – è inequivoca nel suo tenore letterale, statuendo che il suddetto obbligo costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorativeE allo svolgimento delle attività lavorative non sono tenuti di certo coloro che sono in malattia, qui punto o poco rilevando l’ipotesi fattuale che queste assenze siano o meno strumentali alla volontà di sottrarsi all’obbligo vaccinale o di procrastinarlo il più possibile.

VEDI IL PARERE DI DIRIGENTI SCUOLA
VEDI LA NOTA

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