É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile.
L’art. 4-ter prevede che fino al 15 giugno 2022, permane per il personale della scuola, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come disciplinata dall’art. 9, c. 3, del DL 52/2021.
L’obbligo si applica al personale:
- del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie)
- delle scuole non paritarie
- dei servizi educativi per l’infanzia
- dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
- delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.
Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione i dirigenti scolastici accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.
L’atto di accertamento dell’eventuale inadempimento dell’obbligo vaccinale impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all’istituzione scolastica. Quindi in caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.
Dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’a.s. 2021/2022 si provvede alla sostituzione del personale docente ed educativo non vaccinato con contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica.