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Obbligo vaccinale: dal 15 dicembre si estende a tutto il personale delle scuole statali, paritarie, non paritarie, servizi educativi per l’infanzia e alla formazione professionale.

É stato approvato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri il nuovo Decreto Legge che prevede misure volte a contenere la quarta ondata. Le nuove misure entreranno in vigore a partire dal 6 dicembre 2021. Tuttavia la misura dell’estensione dell’obbligo vaccinale entrerà in vigore a decorrere dal 15 dicembre 2021.

OBBLIGO VACCINALE
L’art 4-ter del Decreto introduce, a decorrere dal 15 dicembre, anche l’obbligo vaccinale per:

  • il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (comprese le scuole paritarie), delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
  • il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
  • Gli operatori del soccorso pubblico e che svolgono attività sanitarie e sociosanitarie.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni formative assicurano il rispetto dell’obbligo vaccinale.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche e formative verificano l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche attraverso l’’App VerificaC19 che consente infatti di rilevare esclusivamente l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato a cui la stessa si riferisce, senza che siano visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Nei casi in cui non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i dirigenti inviteranno, senza indugio, l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i dirigenti\responsabili delle istituzioni scolastiche\educative\formative inviteranno l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione i soggetti accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.

MANCATO CONTROLLO DA PARTE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 
La violazione delle disposizioni relative al controllo delle certificazione espone i dirigenti scolastici\responsabili delle strutture alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 1.000.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti allo Stato quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle  regioni, delle province e dei comuni.

La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.”.

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