Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo DPCM, in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile. Tra le misure che stanno facendo più discutere vi è quella riguardante la chiusura delle scuole. Vediamo in quali casi le scuole potranno restare chiuse.
ZONA ROSSA
Innanzitutto, le scuole di ogni ordine e grado, resteranno chiuse in zona rossa eccezion fatta per le attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Si tratta di una misura importante se si considera che si estende a tutte le scuole di ogni ordine e grado compresi gli asili nido, le scuole dell’infanzia e la scuola primaria che finora, anche in zona rossa, erano rimaste aperte (salvo le decisioni dei vari presidenti regionali). Una scelta probabilmente dettata dal dilagare delle varianti molto diffuse anche fra i giovani.
In questo caso l’applicazione della misura è automatica e sarà decisa dal Ministero della sanità sulla base dei dati dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
ZONA GIALLA E ZONA ARANCIONE
Il DPCM demanda poi alle «disposizioni» dei presidenti delle regioni e province autonome la chiusura degli stessi istituti in altri tre casi:
- Quando nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave.
- L’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi per 100mila abitanti.
- Nel caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
In questi casi, diversamente dalle zone rosse, non è presente alcun automatismo e spetta quindi ai presidente delle regioni e delle province autonome la chiusura degli istituti.


