È stato firmato il Nuovo DPCM 24 ottobre 2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che contiene le nuove misure volte a fronteggiare la diffusione del Covid-19. Le nuove misure entreranno in vigore domani (25 ottobre) e resteranno in vigore fino al 24 novembre. Di seguito le misure previste nel testo definitivo.
Diversamente dalla bozza circolata ieri non è presente alcun passaggio relativo alla sospensione delle procedure concorsuali.
LA SCUOLA
Il nuovo DPCM conferma che «L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia (infanzia, primaria, secondaria di I grado, asili nidi, sezioni primavera) continua a svolgersi in presenza.
Per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano, previa comunicazione al Ministero dell’Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio, forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9».
ESAMI DI QUALIFICA
Sono consentiti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni a condizione che siano le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e di conseguenza la sicurezza del personale convocato.
ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 05:00 alle ore 18:00; il consumo ai tavoli è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto fino alle ore 24:00, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario agli acquisti.
PALESTRE, PISCINE, CENTRI BENESSERE
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, BINGO, CASINÒ
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
COMPRENSORI SCIISTICI
Sono chiusi gli impianti comprensori sciistici, gli stessi potranno essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIPI) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali sono subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
Sono vietate le sagre, le fiere di qualsiasi genere e altri analoghi eventi.
TEATRI E CINEMA
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.
SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
INCONTRI IN ABITAZIONI PRIVATE
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.