A seguito del nuovo DPCM 3 novembre 2020, è stata emanata la Circolare 15350 del Ministero dell’Interno dove si forniscono alcuni importanti chiarimenti.
Com’è noto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2020 ha pertanto previsto un regime differenziato, attraverso l’individuazione di tre aree (note come area gialla, area arancione e area rossa), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive. Le misure previste per le zone gialle (art. 1 ), laddove non derogate in maniera più restrittiva dagli artt. 2 e 3, trovano applicazione anche per le zone rosse e arancioni.
DIVIETO DI SPOSTAMENTO (ZONA GIALLA)
Nella zona gialla è previsto un generale divieto di spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00, fatta eccezione per la sussistenza di cause eccettuative, relativamente alle quali la disposizione in commento elenca quelle motivate da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero determinate da motivi di salute.
Come già nella vigenza di analoghe restrizioni, collegate a precedenti fasi dell’emergenza epidemiologica, l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti incombe sull’interessato, il quale, come si è precisato in premessa, potrà assolvervi producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e utilizzando, a tale scopo, il modulo appositamente predisposto, in dotazione agli operatori delle Forze di polizia.
ATTIVITÀ DIDATTICA (ART.1, COMMA 9, LETT.S)
Alle esigenze di maggiore restrizione della mobilità, a fini di contenimento del rischio epidemiologico corrisponde la previsione che introduce la didattica a distanza per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado nella misura del 100% delle attività svolte. Si potranno svolgere in presenza le attività didattiche che implichino l’uso di laboratori e quelle che interessino particolari situazioni di fragilità, come riconosciute dall’ordinamento scolastico.
MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO LOCALE E DEL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE (ART. 1, COMMA 9 LETT. MM)
Degna di nota è la previsione di cui all’articolo in commento, che ricalibra il coefficiente di riempimento massimo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, riducendolo a una soglia non superiore al 50%. Detto limite, che sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e nelle linee guida vigenti, non trova peraltro applicazione nei confronti del trasporto scolastico dedicato (questo è il caso per esempio degli scuolabus).
SOSPENSAMENTI NELLE ZONE ARANCIONI
Le restrizioni alla mobilità in area arancione comportano, innanzitutto, un generale divieto di spostamento, in entrata e in uscita, da quei territori regionali, in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute o altra necessità, a cui si si aggiunge l’esigenza di assicurare le attività didattiche e formative in presenza, nei limiti in cui esse sono consentite. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Inoltre, la disposizione in commento precisa, opportunamente, che l’attraversamento di tali territori è sempre consentito qualora esso sia necessario per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità, ovvero quando ci si sposti per cause consentite dal quadro regolatorio generale.
Occorre inoltre far presente che nei territori dell’area arancione, la mobilità all’interno del comune di domicilio, abitazione o residenza non è soggetta a limitazioni, salvo che nelle ore del cosiddetto “coprifuoco” (22,00-5,00); sicché per gli spostamenti da una zona a un’altra dello stesso comune non vi è alcuna necessità che ricorrano cause giustificative, né conseguentemente di utilizzare il modulo di autocertificazione.
Per quanto riguarda gli spostamenti in altri comuni essi sono consentiti non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione.
In forza di tale previsione risulterà dunque possibile lo spostamento per recarsi, solo a titolo di esempio, presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi (es. per assistenza fiscale, previdenziale, ecc.) quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale.
SPOSTAMENTI NELLE ZONE ROSSE
Il regime più stringente riguarda innanzitutto il divieto di spostamento, che viene a corrispondere alla massima estensione possibile, in quanto relativo ad ogni forma di mobilità non solo extra ma anche intraregionale e intracomunale, ricomprendendo sia gli spostamenti fra un comune e un altro, sia quelli all’interno dello stesso comune di domicilio, abitazione o residenza.
Si precisa che nei territori dell’area rossa restano consentiti gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o altra necessità, nonché per le altre cause giustificative indicate dall’art.3, comma 4, lett. a). È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
ATTIVITÀ SCOLASTICHE, FORMATIVE E CURRICULARI
Le attività scolastiche in area rossa si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, a partire dal secondo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Si potranno svolgere in presenza, come per l’area gialla, le attività didattiche che implichino l’uso di laboratori e quelle che interessino particolari situazioni di fragilità, come riconosciute dall’ordinamento scolastico. La frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è sospesa, fermo restando che tali attività potranno proseguire a distanza.


