Con riferimento al DPCM in oggetto, come noto con l’allegata comunicazione 7 marzo 2021, prot. 10005, il Capo di Gabinetto del Ministero dell’istruzione ha fornito alcuni chiarimenti, cui si rinvia.
Si rappresenta che con la suddetta comunicazione è stato precisato che, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, nei casi in cui per l’aggravarsi del quadro epidemiologico locale le Regioni o le Autorità locali adottino ordinanze prevedendo misure di contenimento più restrittive rispetto a quelle vigenti in forza delle ordinanze del Ministro della salute, la possibilità di frequentare le attività didattiche in presenza è ammessa unicamente entro i limiti indicati dall’articolo 43 del suddetto D.P.C.M., fatte salve ulteriori restrizioni contenute nei provvedimenti regionali o locali.
Alla data odierna in Emilia-Romagna l’evoluzione del quadro epidemiologico su base regionale ha determinato la vigenza dei seguenti provvedimenti:
- Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna adottata con Decreto 3 marzo 2021, n. 25 – Comuni ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Bologna e nei Comuni delle province di Modena e Reggio Emilia, con validità dal 4 al 21 marzo 2021.
- Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna adottata con Decreto 6 marzo 2021, n. 28 – Comuni ricadenti nel territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, con validità dall’ 8 al 21 marzo 2021.
Atteso che, come chiarito nella suddetta comunicazione del Capo di Gabinetto del Ministero, “nelle zone diverse da quelle rosse, il DPCM dispone margini definiti di ulteriori misure restrittive in base al potere di ordinanza delle Regioni e delle Autorità locali, a partire dalle diverse specifiche situazioni epidemiologiche”, non trovano applicazione fattispecie non contemplate nel medesimo DPCM come pure nelle summenzionate ordinanze della Regione Emilia-Romagna.
In sintesi, si riepiloga il quadro alla data odierna della situazione, per ordine e grado di scuola, nelle province interessate dai provvedimenti della regione Emilia-Romagna più volte citati, con riferimento a quanto di competenza di questo Ufficio, come da tabella seguente:

Alla luce del quadro normativo descritto, per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nelle quali le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, trova applicazione unicamente l’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021, nella parte in cui dispone: “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020”.


