La segreteria nazionale della CISL Scuola ha elaborato delle FAQ, in merito ad aspetti applicativi delle nuove disposizioni anche alla luce delle indicazioni ministeriali fornite con la nota n. 1889 del 7 dicembre 2021.
1) L’azione di controllo del Dirigente scolastico deve essere attivata a partire dal 15 dicembre 2021? In attesa che il dipendente fornisca la documentazione prevista, il personale ha comunque accesso ai locali scolastici?
R. il nuovo art.4-ter del D.L. 44/2021 (introdotto dal D.L.172/2021) prevede, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. A tale fine, il successivo art.4-ter del D.L.44/2021 dispone che i soggetti adibiti al controllo acquisiscono le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio. La recente circolare 1889 del 7/12/2021 del Ministero Istruzione precisa, nell’ambito della sezione dedicata alle procedure di controllo, che “per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi”.
Infine, nel caso in cui entro i termini di validità delle certificazioni verdi non risulti effettuata la vaccinazione ovvero non sia stata presentata la richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita l’interessato a produrre la documentazione necessaria entro cinque giorni. La nota 1889 ritiene che, in via transitoria, durante questo breve periodo (5 giorni) il personale possa continuare a svolgere il proprio lavoro alle attuali condizioni ovvero assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde (eventualmente ottenuta anche mediante tampone).
2) L’obbligo è previsto solo in caso di esercizio della professione, considerando che il testo recita “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati”?
R. Dal 15 dicembre 2021 la vaccinazione costituisce, ai sensi del D.L.172/2021 (quale evoluzione dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione del green pass), il requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa dei Dirigenti scolastici, del personale docente e del personale ATA. L’obbligo si applica sia al personale a tempo indeterminato che a tempo determinato. A questo proposito la circolare 1889 precisa che essendo l’obbligo vaccinale requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola devono aver previamente adempiuto al previsto obbligo di legge. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.
Inoltre, sempre la circolare del Ministero Istruzione ritiene possa essere escluso dall’obbligo vaccinale il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo (soggetto al rispetto degli adempimenti previsti dagli enti presso cui prestano servizio), aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.
3) L’obbligo di vaccinazione riguarda:
- il personale che per vari motivi non è in servizio a scuola (es. personale comandato o in servizio presso altri enti o amministrazioni o in congedo o aspettativa o malattia, ecc.)?
- i docenti che ad esempio rientrano in servizio durante la sospensione per vacanze natalizie e poi tornano ad assentarsi alla ripresa delle lezioni?
- gli educatori ed altre figure (assistenti alla comunicazione, all’autonomia, personale di mensa, ecc.)?
R. La nota 1889/2021, con riferimento al personale che non è a scuola, ritiene possano escludersi dall’obbligo i lavoratori il cui rapporto di lavoro è sospeso (collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale).
Per lo stesso motivo, Il personale che non si trova in servizio e che pertanto non svolge attività lavorativa, a nostro parere, e salvo diverse indicazioni, non dovrebbe essere soggetto al controllo e all’adempimento; ovviamente all’atto del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.
La già citata nota 1889 ritiene che il tenore letterale delle disposizioni di legge non pare consenta l’estensione dell’obbligo vaccinale ad altri soggetti; tale obbligo, quindi, si applica solo al personale scolastico. Nei confronti del “personale esterno” continuano a trovare applicazione le norme previste dall’art.9-ter.1 del D.L.52/2021.
Così come resta fermo, invece, l’obbligo vaccinale a carico del personale scolastico che svolge servizio di pre e post scuola, qualora dipendente dell’Amministrazione scolastica.
4) I genitori e i fornitori continuano ad accedere ai locali scolastici anche con il green pass derivante da tampone?
R. La nota 1889/2021, stante il già richiamato tenore letterale delle disposizioni di legge, non ritiene che l’obbligo vaccinale possa essere esteso ad altre categorie oltre quelle esplicitamente indicate dal Decreto-Legge.
Di conseguenza, il personale esterno accede ai locali scolastici nel rispetto delle norme previste dall’art.9-ter.1 (possesso ed esibizione del GP, comunque ottenuto).
5) Quale modalità sarà adottata dal Dirigente scolastico per l’accesso alle informazioni circa lo stato vaccinale di dipendenti? Si prevede, di adeguare la piattaforma in uso? Il dipendente può consegnare la copia cartacea del Green pass e, se sì, con quali modalità procedurali?
R. Circa le procedure di controllo dell’obbligo vaccinale la nota 1889/2021 precisa che saranno fornite, da parte del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, le indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi.
6) Come gestire la situazione del personale che si vaccinerà per la prima volta tra il 2 dicembre e il 15 dicembre, considerando che per la prima dose la certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva? Sarà sufficiente la certificazione di avvenuta vaccinazione?
R. L’obbligo vaccinale entra in vigore, per il personale scolastico, a partire dal 15 dicembre.
Qualora, a tale data, non risulti documentazione a supporto dell’adempimento dell’obbligo vaccinale (o dell’esenzione ovvero della prenotazione della vaccinazione), il Dirigente scolastico invita l’interessato a produrre entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito uno fra i seguenti documenti:
a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
La nota 1889/2021 precauzionalmente ritiene che, nei 5 giorni indicati e in via transitoria, il personale continui a svolgere la propria attività alle attuali condizioni, cioè anche assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde (anche ottenuta con il tampone). Alla scadenza dei cinque giorni in caso di mancata produzione della documentazione si attiva immediatamente la procedura di sospensione dal servizio.
Anche nel caso in cui il lavoratore abbia presentato, nei cinque giorni, la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, sino alla somministrazione del vaccino potrà continuare a svolgere la propria attività alle attuali condizioni (esibizione GP anche da tampone). In questo caso il Dirigente scolastico invita detto personale a trasmettere entro tre giorni dalla somministrazione l’attestazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale.
7) È possibile procedere alla sostituzione del personale sospeso?
R. La nota 1889/2021 prevede che “per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente
scolastico provvede all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel
momento in cui cessa la sospensione.
Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente”.
8) Nel caso non venga effettuata la vaccinazione già prenotata a causa di malattia, si procede con nuova prenotazione? Sono differiti i termini di sospensione?
R. Nella nota 1889/2021 leggiamo: “Si evidenzia che, con circolare 25 novembre 2021, n. 53886, il
Ministero della Salute “raccomanda … di garantire la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all’infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione”.
Dal 15 dicembre, nel caso in cui un soggetto non ancora vaccinato abbia prenotato la somministrazione del vaccino ma non riesca a farlo perché subentra uno stato di malattia, a nostro parere, l’esenzione dal vaccino che determina la sospensione dei termini e dell’obbligo stesso deve essere certificata dal medico di medicina generale che esenta il soggetto per motivi di pericolo alla salute.
Stando al dettato normativo, infatti, non si può ritenere che un qualsiasi stato morboso possa interrompere automaticamente l’obbligo vaccinale.
Ciò posto, terminato lo stato morboso, si ritiene, salvo diverse indicazioni, che il soggetto sia sospeso dal servizio fino alla presentazione della documentazione attestante l’avvio del ciclo vaccinale.
9) A partire dal 15 dicembre 2021, il rispetto dell’obbligo vaccinale costituisce un prerequisito per il conferimento di contratti di supplenza? Oppure si ritiene che al momento dell’individuazione del personale a tempo determinato debbano essere attivate le ordinarie procedure previste dal DL 176/2021? Nel caso di supplenza di lunghezza inferiore a quella relativa alla tempistica per la verifica dell’obbligo vaccinale (potenzialmente 20 giorni), la procedura viene nuovamente attivata
alla successiva individuazione?
R. La nota 1889/2021 specifica: “Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 1115, dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato. […]
Poiché l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro. “
10) È prevista per il Comparto e Area Istruzione, come avviene per gli operatori sanitari, l’assegnazione ad altri compiti in caso di esenzione vaccinale o differimento della vaccinazione? In tal caso il personale è sostituibile?
L’art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall’art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”. In tal caso, il Dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).”
Saranno necessarie ulteriori indicazioni sulle modalità operative. Al momento, in assenza delle stesse, è probabilmente ipotizzabile una procedura analoga a quanto previsto per il personale inidoneo, con il coinvolgimento del Medico competente per la valutazione delle condizioni sanitarie necessarie ad evitare il rischio di diffusione del contagio.
11) Allo scopo di omogeneizzare i comportamenti sul territorio nazionale ed evitare contenziosi, Il Ministero provvederà ad aggiornare tempestivamente la modulistica già fornita?
R. La nota 1889/2021 specifica che “per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi”. Il Dipartimento competente è quello delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali che fornirà ulteriori indicazioni.
12) Il green pass rafforzato sarà necessario per partecipare alle prove concorsuali?
R. No. Per lo svolgimento del prossimo Concorso Infanzia e Primaria saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati in possesso di Green Pass Base o Green Pass Rafforzato (si veda tabella
pubblicata dal Governo circa le attività consentite con Green pass base e rafforzato).
13) Il lavoratore può consegnare copia del proprio Green pass?
R. Le modifiche introdotte dall’art. 1 c. 4 del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 dalla legge di conversione L. 165/2021, all’art. 9-quinquies del decreto-legge 52/2021 rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico” prevedono che “al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.
L’art. 9-quinques del decreto-legge 52/2021, disciplina l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico facendo salvo quanto espressamente previsto per la scuola dagli artt. 9 ter
(impiego della certificazione verde in ambito scolastico) e 9 ter-1 (impiego della certificazione verde per l’accesso in ambito scolastico).
Pertanto, per la scuola, ad oggi e salva diversa indicazione, la disposizione che prevede la possibilità di consegna di copia della certificazione verde al datore di lavoro non si applica poiché resta fermo quando disciplinato dalla disciplina speciale vigente. Segnaliamo, inoltre, quanto contenuto nella circolare 1889/2021 nella parte in cui indica che il Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali fornirà indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi negli ambienti scolastici.
14) Fino a quando sono valide le certificazioni di esenzione alla vaccinazione?
La circolare 53922 del 25/11/2021 del Ministero della Salute, avente ad oggetto la proroga delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 ha disposto che le certificazioni già rilasciate sono valide fino al 31 dicembre 2021.
15) Il periodo di sospensione delle lezioni per le vacanze di Natale sospende l’obbligo vaccinale?
I docenti, durante il periodo di sospensione delle lezioni, sono considerati in servizio a tutti gli effetti e disponibili a partecipare ad eventuali attività deliberate. Pertanto, a nostro avviso, l’obbligo vaccinale non è sospeso.
16) Il richiamo per la terza dose entro quanto tempo deve essere effettuato?
Il decreto-legge dispone che dal 15 dicembre 2021 la somministrazione della dose di richiamo deve
essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 (come modificato dal comma 1 art 3 D.L 172/2021 che riduce da 12 a 9 mesi la durata della certificazione verde a decorrere dal completamento del ciclo vaccinale primario).
17) Come si adempie all’obbligo vaccinale?
R. L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2
comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo entro il periodo di validità della certificazione
verde.