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Lavoratori fragili: proroga del lavoro agile e dei termini di tutela fino al 30 giugno 2022

Il DL 24/2022 come convertito nella Legge n. 52/2022 del 19 maggio 2022 ha disposto la proroga delle tutele di cui all’art26 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, previste in favore dei lavoratori fragili.

La norma approvata proroga fino al 30 giugno 2022, per il personale dipendente della pubblica amministrazione, le tutele previste dall’art. 26 comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che equipara l’assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero.
Si tratta dei soggetti:

in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie  salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104″.

Con decreto del Ministro della salute sono state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile anche attraverso adibizione a diversa mansione. Vedi il decreto qui.

Esclusivamente per questi soggetti affetti dalle suddette patologie e condizioni, vengono dunque prorogata fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile che consentono ai lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

Esclusivamente per coloro che non possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o che non sia possibile adibire ad altre mansioni, è prevista l’assenza dal servizio che viene considerata equiparata al ricovero ospedaliero. 

Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l’anno 2022.

Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all’articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e’ prorogata fino al 30 giugno 2022. 1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l’anno 2022.

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