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Lavoratori fragili: individuazione delle patologie croniche in presenza delle quali è possibile il lavoro agile [Decreto Ministero della Salute]

Sono lavoratori fragili coloro che siano

in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie  salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104″.

Si tratta pertanto dei lavoratori che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104);
  • certificazione attestante una condizione di rischio derivante da:
    • immunodepressione;
    • da esiti da patologie oncologiche;
    • dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Il Decreto Legge 24 Dicembre 2021 ha previsto che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, sarebbero state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali e fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile anche attraverso adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 4 febbraio 2022 del Ministero della Salute con il quale vengono individuate le suddette patologie per le quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile.

  1. indipendentemente dallo stato vaccinale:
    1. pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
      1. trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
      2. trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
      3. attesa di trapianto d’organo;
      4. terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
      5. immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
      6. dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
    2. pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:
      1. cardiopatia ischemica;
      2. fibrillazione atriale;
      3. scompenso cardiaco;
      4. ictus;
      5. diabete mellito;
      6. bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
      7. epatite cronica;
      8. obesità;
    3. la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni: età >60 anni; condizioni di cui all’allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.

VEDI IL DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE

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