Con la nota n. 28387 del 27 ottobre 2020 l’USR Sicilia si è occupato della questione dell’Inidoneità al servizio del personale della scuola e indicazioni sul trattamento dei lavoratori fragili in riferimento all’epidemia da Covid-19.
La materia trova la sua disciplina
- Nel Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) del 25.06.2008, quadriennio normativo 2006-2009, concernente i criteri di utilizzazione del personale della Scuola, sia docente ed educativo sia personale ATA;
- Nel D.P.R. 171/2011 recante il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
È opportuno porre delle distinzioni fra i possibili esiti delle visite effettuate presso la Commissione Medica di Verifica. Questi possono tradursi in giudizi di permanente inidoneità ovvero di inidoneità temporanea. L’inidoneità può essere inoltre assoluta o relativa. Occorre rammentare che, in ogni caso, la valutazione operata dalla Commissione medica, essendo espressione di discrezionalità tecnica, non è surrogabile né sostituibile.
Nel caso di permanente inidoneità assoluta il Dirigente Scolastico – previa comunicazione al lavoratore entro 30 giorni dal ricevimento del referto medico legale – risolve il rapporto di lavoro dal giorno successivo alla notifica all’interessato e predispone il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di permanente inidoneità relativa spetta al Dirigente Scolastico il tentativo di utilizzare il docente nelle residue mansioni del settore o profilo di appartenenza, previa ricognizione delle mansioni compatibili diverse e di altro profilo professionale.
Nel caso di inidoneità temporanea il dipendente deve essere considerato assente per malattia.


