L’USR Marche ha emanato la nota n. 9653 del 2 maggio 2022 con la quale si forniscono indicazioni gestione personale scolastico con certificato verde COVID-19 da guarigione.
In riferimento ai diversi quesiti posti si trasmette la presente al fine di fornire indicazioni nella gestione dei casi di personale scolastico che presta servizio in forza di certificato verde ottenuto in esito a guarigione da infezione COVID-19.
Tale personale, risulterà inadempiente agli obblighi trascorsi 90 gg dalla data di certificazione di positività, nel caso in cui non abbia ricevuto alcuna dose di vaccino o nel caso in cui abbia contratto l’infezione entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino.
Diversamente, nel caso di personale che abbia concluso il ciclo vaccinale primario, l’inadempienza all’obbligo vaccinale si configura decorsi 120 gg dalla data del test diagnostico positivo.
Decorsi tali termini il personale scolastico sarà considerato inadempiente e, qualora docente, non potrà prestare servizio a contatto con gli alunni dovendosi adottare provvedimento di impiego in mansioni alternative, con decorrenza immediata.
Si precisa che non si ritengono applicabili provvedimenti che dispongano retroattivamente delle situazioni giuridiche di tali docenti.
Quanto sopra in esecuzione del combinato di sposto dal c. 3 dell’art. 4-ter del DL n. 44/2021 e dal c. 5 dell’art. 4 del medesimo D.L. 44/2021 congiuntamente alla lettura della recente nota del Ministero della Salute rivolta alle federazioni dei lavoratori della sanità (allegata) che chiarisce i dubbi interpretativi sul punto.
Si precisa pertanto che il sistema SIDI di verifica dell’obbligo vaccinale e già tarato a tale disposizione e pertanto idoneo alle determinazioni di competenza di codesti istituti scolastici.