É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 con il quale si estende l’obbligatorietà del green pass per scuola, università e trasporti a lunga percorrenza. Il testo approvato, articolato in 10 articoli, entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dunque entro il 7 agosto.
A partire dal 1° settembre il green pass sarà dunque obbligatorio anche per tutto il personale scolastico e universitario nonché per i soli studenti universitari.
La certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi :
- aver completato il ciclo vaccinale
- essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti
Nel decreto si legge che:
Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospesoe non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Pertanto, a partire dal 1° settembre tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde (Green-Pass) Covid-19. Il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non è dovuta alcuna retribuzione.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021. La verifica è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
Con circolare del Ministero dell’Istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni da parte degli studenti universitari, le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dall’università.
SANZIONI
La violazione delle disposizioni è sanzionata secondo quanto stabilito dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito nella Legge 22 marzo 202o. Questa prevede, per il mancato rispetto delle misure di contenimento una sanzione di una somma da 400 a 1.000 euro. Invece, i dirigenti scolastici, che non operano gli opportuni controlli, rischiano una multa fino a 3000 euro.
ISTITUZIONI AFAM E ALTRE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE
Le disposizioni suddette si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.
SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE INGIUSTIFICATO
Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l’anno 2021.
Il Ministero dell’istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell’Economia e delle finanze, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale.


