L’ASUR Marche (Azienda Sanitaria Unica Regionale) ha emanato le FAQ aggiornate con le nuove regole sulle certificazioni verdi e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
TUTTE LE SCUOLE
- [Tutte le Scuole] La positività dei docenti/altri operatori scolastici va considerata ai fini del conteggio dei casi?
No, la positività di docenti/altri operatori scolastici e non viene mai conteggiata per determinare il numero di casi positivi nella classe.
- [Tutte le Scuole] Nel conteggio dei casi positivi quali regole debbono essere seguite per valutare se occorra computare anche i positivi con giorni di assenza nel periodo a rischio?
Nella scuola dell’infanzia/nidi e nella scuola primaria i contatti stretti da computare nel conteggio dei casi positivi e da segnalare nella piattaforma dedicata ASUR sono solo gli alunni risultati presenti, anche per un solo giorno, nel periodo intercorrente tra i due giorni precedenti alla positività al primo caso indice e il giorno di ultimo contatto con il quinto caso positivo.
Nelle scuole secondarie, i contatti stretti da computare nel conteggio dei casi positivi e da segnalare nella piattaforma dedicata ASUR sono solo gli alunni risultati presenti, anche per un solo giorno, nel periodo intercorrente tra i due giorni precedenti alla positività al primo caso indice e il giorno di ultimo contatto con il secondo caso positivo.
- [Tutte le Scuole] Cosa dobbiamo richiedere al rientro dopo positività?
La riammissione in classe degli alunni posti in quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, test che può essere effettuato anche in centri privati a ciò abilitati. Tali alunni, esclusi quelli con età inferiore ai 6 anni, hanno altresì l’obbligo di indossare per i 5 giorni successivi alla riammissione i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
Si ricorda che per la popolazione scolastica della scuola primaria e delle scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di assicurare l’attività di tracciamento dei contagi da Covid-19, è garantita la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi presso le Farmacie/Laboratori autorizzati con esibizione di prescrizione dematerializzata del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta.
- [Tutte le Scuole] L’alunno guarito dal Covid con familiare convivente ancora positivo può frequentare/rientrare a scuola se ha un tampone che certifica che si è negativizzato?
L’alunno, una volta guarito (quindi a seguito del completamento dell’isolamento con il tampone negativo effettuato nei tempi indicati nella Circolare del Ministero della Salute prot. 60136 del 30 dicembre 2021), anche se in famiglia ci sono ancora soggetti positivi, può tornare a scuola.
- [Tutte le scuole] L’insegnante in auto sorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 che accompagna la classe in mensa: come si comporta?
Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza di almeno 2 metri.
- [Tutte le scuole] Con tampone negativo l’alunno può rientrare indipendentemente dalla decorrenza dei giorni di isolamento/quarantena?
No; la validità del referto del tampone negativo per la riammissione è sempre subordinata al rispetto dei giorni minimi previsti per la condizione di isolamento o quarantena. Si specifica che per gli alunni positivi asintomatici il giorno del tampone positivo è “giorno zero” ed il conteggio dei giorni di isolamento decorre dal giorno successivo al giorno zero. Per gli alunni positivi sintomatici il giorno di inizio sintomi è “giorno zero” ed il conteggio dei giorni di isolamento decorre dal giorno successivo al giorno zero.
- [Tutte le scuole] L’alunno risultato positivo al Covid-19 può rientrare dopo 21 gg anche senza tampone negativo o bisogna aspettare il tampone negativo?
Dopo 21 giorni l’alunno può rientrare anche senza tampone negativo, con il certificato del Dipartimento di Prevenzione di fine isolamento a 21 giorni.
- [Tutte le scuole] Vanno tracciati pure i contatti sullo scuolabus o questo tracciamento riguarda gli enti locali e quindi non sono considerati contatti scolastici?
No, le indicazioni sono relative solo a contatti in ambito scolastico.
- [Tutte le scuole] L’insegnante risultato positivo che ha consumato il pasto con gli alunni (quindi senza mascherina per un tempo di 30-60 minuti a un metro di distanza) deve o non deve essere considerato “contatto stretto” della classe?
La condizione descritta determina una esposizione e pertanto l’insegnante sarà segnalato tra i contatti stretti del caso.
- [Tutte le scuole] Il tampone di fine quarantena può essere effettuato il giorno prima della data di termine della quarantena precauzionale?
No, il tampone di fine quarantena deve essere effettuato a partire dal giorno di fine quarantena, compreso, quindi, il giorno di fine quarantena.
Si specifica che la quarantena decorre dal giorno successivo a quello di accertamento del caso positivo (tampone positivo del 10 febbraio, quarantena di 5 gg sino al 15 febbraio compreso, tampone effettuabile dal 15 febbraio).
- [Tutte le scuole] Gli alunni di altre classi che hanno mangiato in mensa con il caso positivo vanno segnalati come contatti stretti?
Solo se si sono verificate le condizioni per la classificazione come contatto stretto, ossia “una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti”.
- [Tutte le scuole] E’ possibile reinserire a scuola l’alunno lo stesso giorno di esecuzione del tampone di rientro risultato negativo ed effettuato l’ultimo giorno di quarantena?
Sì.
- [Scuola primaria e scuole secondarie] Gli alunni risultati assenti nei giorni di presenza in classe dei casi positivi sono comunque soggetti alla sospensione delle attività/Didattica digitale integrata ed alla quarantena precauzionale se previste in base al loro stato vaccinale?
Nella scuola primaria gli alunni a cui, in base al loro stato vaccinale/di guarigione dal covid-19, andrà applicata la Didattica digitale integrata e la quarantena sono gli alunni risultati presenti, anche per un solo giorno, nel periodo intercorrente tra i due giorni precedenti e i cinque giorni successivi al caso indice, sino al giorno di ultimo contatto con il quinto caso positivo.
Nelle scuole secondarie, gli alunni a cui, in base al loro stato vaccinale/di guarigione dal covid-19, andrà applicata la Didattica digitale integrata e la quarantena sono gli alunni risultati presenti, anche per un solo giorno, nel periodo intercorrente tra i due giorni precedenti e i cinque giorni successivi al caso indice, sino al giorno di ultimo contatto con il quinto caso positivo.
SCUOLA DELL’INFANZIA/NIDO
- [Scuola dell’infanzia/nidi] Quando viene sospesa l’attività didattica in presenza?
L’attività didattica in presenza prosegue sino al QUARTO caso compreso di positività accertata tra gli alunni presenti nella sezione/gruppo classe; con CINQUE o più casi accertati di positività l’attività didattica in presenza deve essere sospesa per 5 giorni.
- [Scuola dell’infanzia/nidi] Quando al quinto caso positivo al Covid-19 viene sospesa la didattica in presenza per 5 giorni per gli alunni della sezione interessata, gli stessi sono in quarantena precauzionale? Debbono effettuare il tampone per il rientro?
Risultano posti in quarantena precauzionale di 5 giorni i bambini: non vaccinati, con ciclo vaccinale primario non completato, con ciclo vaccinale primario completato da più di 120 giorni, guariti da più di 120 giorni. Per il rientro dei bambini posti in quarantena precauzionale deve essere prodotto un tampone rapido antigenico o molecolare negativo.
Gli altri bambini, ossia: vaccinati con ciclo primario da meno di 120 giorni, guariti da meno di 120 giorni, guariti dopo il ciclo vaccinale primario completo con dose di richiamo, sono in regime di auto sorveglianza, con tampone solo in caso di comparsa di sintomi e, se sono ancora sintomatici ed il tampone è negativo, si ripete il tampone al 5 giorno dall’ultimo contatto con il caso indice.
- [Scuola dell’infanzia/nidi] Qual è il lasso temporale entro il quale l’ulteriore positività viene considerata connessa al caso precedente? In particolare, ai fini della sospensione della didattica in presenza e della quarantena di 5 giorni, entro quale lasso temporale deve verificarsi il quinto caso positivo nella sezione?
La connessione tra i casi si ha quando l’accertamento del quinto caso si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del primo caso.
- [Scuola dell’infanzia/nidi] Sono comunque previste delle misure anticontagio per alunni e docenti della sezione/gruppo classe durante le attività in presenza dopo che si è accertato il primo caso di positività al Covid-19 ma non ancora il quinto?
Per il personale docente è previsto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19. Sia i bambini che i docenti hanno altresì l’obbligo di effettuare un test antigenico rapido, o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data di ultimo contatto (il giorno dell’ultimo contatto è da considerare, quindi, il giorno zero e non primo giorno ai fini del conteggio).
- [Scuola dell’infanzia/nidi] Il test antigenico autosomministrato ha delle specifiche limitazioni e/o richiede adempimenti particolari?
Il test antigenico autosomministrato non può essere utilizzato per la riammissione in classe dopo la quarantena precauzionale, ma solo per dimostrare, al comparire di sintomi compatibili con il Covid-19, la negatività nel periodo di didattica in presenza tra uno e quattro (compreso) casi positivi nella sezione ai fini della riammissione in classe. Il suo esito negativo deve essere attestato con autocertificazione. In caso di tampone autosomministrato positivo è necessaria la conferma della positività con un test certificato da laboratorio o struttura accreditata.
- [Scuola dell’infanzia/nidi] Da quando deve essere effettuata la segnalazione sulla piattaforma ASUR dei casi positivi? Già dal primo caso o solo al quinto caso?
La segnalazione sulla piattaforma ASUR deve essere effettuata solo alla conoscenza del quinto caso positivo, inserendo, a quel punto, il primo caso indice verificatosi e fleggando i 4 o più casi successivi, come previsto nella scheda di compilazione.
- [Scuola infanzia / nido] Chi decide la quarantena e chi emette il provvedimento di quarantena notificandolo ai genitori? La scuola o l’ASUR come di competenza?
Il Dirigente scolastico adotta le disposizioni relative all’attività didattica mentre è il Dipartimento di prevenzione che emette i provvedimenti di isolamento per i casi positivi e di quarantena per i contatti stretti per i quali è prevista tale misura (in alcuni casi è infatti indicata l’auto sorveglianza che non richiede l’adozione di provvedimenti da parte del Dipartimento di prevenzione)
- [Scuola infanzia / nido] Gli alunni risultati assenti nei giorni di presenza in classe dei 5 casi positivi sono comunque soggetti alla sospensione della didattica in presenza ed alla quarantena precauzionale o hanno diritto a frequentare in presenza?
Possono frequentare le lezioni in presenza in quanto alunni assenti nei giorni interessati dal link epidemiologico, quindi NON contatti stretti.
SCUOLA PRIMARIA
- [Scuola primaria] Quando è prevista e quando è sospesa l’attività didattica in presenza?
L’attività didattica in presenza prosegue per tutti sino al QUARTO caso compreso di positività accertata al Covid-19 tra gli alunni presenti nella classe; con CINQUE o più casi accertati di positività è prevista:
- la Didattica in presenza per gli alunni con ciclo vaccinale primario da meno di 120 / guarito dal Covid-19 da meno di 120 / con ciclo vaccinale primario e dose booster o guarigione da Covid-19, con uso da parte di docenti ed alunni di mascherine tipo FFP2 sino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19;
- la Didattica in presenza per gli alunni esentati dal vaccino anti Covid-19 con uso da parte di docenti ed alunni di mascherine tipo FFP2 sino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19;
- la Didattica digitale integrata per 5 giorni per gli altri alunni (non vaccinati, con ciclo primario non completato o completato da più di 120 gg, guariti dal covid da più di 120 giorni).
- [Scuola primaria] Al quinto caso positivo al Covid-19 quali sono le misure sanitarie applicate?
Le misure si differenziano in base alla condizione vaccinale/stato di guarigione da Covid-19, segnatamente:
- per gli alunni con ciclo vaccinale primario da meno di 120 / guarito dal Covid-19 da meno di 120 / con ciclo vaccinale primario e dose booster o guarigione da Covid-19 si applica il regime di auto sorveglianza che prevede l’uso di mascherine tipo FFP2 sino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19;
- per gli alunni esentati dal vaccino anti Covid-19 si applica il regime di auto sorveglianza che prevede l’uso di mascherine tipo FFP2 sino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19;
- per gli altri alunni è previsto il regime di quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, con obbligo di indossare la mascherina tipo FFP2 nei 5 giorni successivi al termine della quarantena.
- [Scuola primaria] Qual’è il lasso temporale entro il quale l’ulteriore positività viene considerata connessa al caso precedente? In particolare, ai fini dell’applicazione differenziata delle misure didattiche e sanitarie entro quale lasso temporale deve verificarsi il quinto caso positivo nella sezione?
La connessione tra i casi si ha quando l’accertamento del quinto caso si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso indice. Si specifica che per data di accertamento si intende la data dell’esito positivo del tampone rapido antigenico o molecolare.
- [Scuola primaria] Sono comunque previste delle misure anticontagio per alunni e docenti della sezione/gruppo classe durante le attività in presenza dopo che si è accertato il primo caso di positività al Covid-19 ma non ancora il quinto?
Per il personale docente e gli alunni è previsto il regime sanitario di auto sorveglianza, con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19. Alunni e docenti sono inoltre obbligati ad effettuare un test antigenico rapido, o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data di ultimo contatto (il giorno dell’ultimo contatto è da considerare, quindi, giorno zero e non primo giorno ai fini del conteggio).
- [Scuola primaria] Il test antigenico autosomministrato ha delle specifiche limitazioni e/o richiede adempimenti particolari?
Il test antigenico autosomministrato non può essere utilizzato per la riammissione in classe dopo la quarantena precauzionale, ma solo per dimostrare la negatività nel periodo di didattica in presenza tra uno e quattro (compreso) casi positivi nella classe, al comparire di sintomi compatibili con il Covid-19; il suo esito negativo deve essere attestato con autocertificazione. In caso di tampone autosomministrato positivo è necessaria la conferma della positività con un test certificato da laboratorio o struttura accreditata.
- [Scuola primaria] Da quando deve essere effettuata la segnalazione sulla piattaforma ASUR dei casi positivi? Già dal primo caso o solo al quinto caso?
La segnalazione sulla piattaforma ASUR deve essere effettuata solo alla conoscenza del quinto caso positivo, inserendo, a quel punto, il primo caso indice verificatosi e fleggando i 4 o più casi successivi, come previsto nella scheda di compilazione.
- [Scuola primaria] Chi decide la quarantena e chi emette il provvedimento di quarantena notificandolo ai genitori? La scuola o l’ASUR come di competenza?
Il Dirigente scolastico adotta le disposizioni relative all’attività didattica mentre è il Dipartimento di prevenzione che emette i provvedimenti di isolamento per i casi positivi e di quarantena per i contatti stretti per i quali ne è prevista l’applicazione.
- [Scuola primaria] Gli alunni risultati assenti nei giorni di presenza in classe dei 5 casi positivi sono comunque soggetti alla sospensione della didattica in presenza ed alla quarantena precauzionale o hanno diritto a frequentare in presenza?
Non essendo stati esposti ai casi positivi non sono considerabili contatti stretti, pertanto, possono frequentare in presenza unitamente agli alunni per i quali, in base allo stato vaccinale/di guarigione, è prevista la didattica in presenza; ovviamente non sono soggetti a quarantena.
- [Scuola primaria] Gli alunni BES e con disabilità frequentano le lezioni in presenza indipendentemente da stato vaccinale e tamponi effettuati?
Sì, per tale categoria di alunni deve essere garantita, ove possibile, la didattica in presenza indipendentemente da stato vaccinale e tamponi, “anche qualora siano state disposte severe misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del virus” – Circolare interministeriale n. 71 del 21 gennaio 2022.
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
- [Scuole secondarie] Quando è prevista e quando sospesa l’attività didattica in presenza?
L’attività didattica in presenza prosegue per tutti sino a UN SOLO caso di positività accertata al Covid-19 tra gli alunni presenti nella classe; con DUE o più casi accertati di positività è prevista:
- la Didattica in presenza per gli alunni con ciclo vaccinale primario da meno di 120 / guariti dal Covid-19 da meno di 120 / con ciclo vaccinale primario e dose booster o guarigione da Covid-19, con uso da parte di docenti ed alunni di mascherine tipo FFP2;
- la Didattica in presenza per gli alunni esentati dal vaccino anti Covid-19 con uso da parte di docenti ed alunni di mascherine tipo FFP2;
- la Didattica digitale integrata per 5 giorni per gli altri alunni (non vaccinati, con ciclo primario non completato o completato da più di 120 gg, guariti dal Covid-19 da più di 120 giorni).
- [Scuole secondarie] Al secondo caso positivo al Covid-19 quali sono le misure sanitarie applicate?
Le misure si differenziano in base alla condizione vaccinale/stato di guarigione da Covid-19, segnatamente:
- per gli alunni con ciclo vaccinale primario da meno di 120 / guariti dal Covid-19 da meno di 120 / con ciclo vaccinale primario e dose booster o guarigione da Covid-19 si applica il regime di auto sorveglianza che prevede l’uso di mascherine tipo FFP2 sino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19;
- per gli alunni esentati dal vaccino anti Covid-19 si applica il regime di auto sorveglianza che prevede l’uso di mascherine tipo FFP2 sino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19;
- per gli altri alunni è previsto il regime di quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare con obbligo di indossare la mascherina tipo FFP2 nei 5 giorni successivi al termine della quarantena.
- [Scuole secondarie] Qual è il lasso temporale entro il quale l’ulteriore positività viene considerata connessa al caso precedente? In particolare ai fini dell’adozione delle misure di didattica e sanitarie differenziate entro quale lasso temporale deve verificarsi il secondo caso positivo nella sezione?
La connessione tra i casi si ha quando l’accertamento del secondo caso si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso indice. Si specifica che per data di accertamento si intende la data dell’esito positivo del tampone rapido antigenico o molecolare.
- [Scuole secondarie] Sono comunque previste delle misure anticontagio per alunni e docenti della classe durante le attività in presenza dopo che si è accertato il primo caso di positività al Covid-19 ma non ancora il secondo?
Per il personale docente e per gli alunni è previsto il regime sanitario di auto sorveglianza, con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19. Alunni e docenti sono inoltre obbligati ad effettuare un test antigenico rapido, o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data di ultimo contatto (il giorno dell’ultimo contatto è da considerare, quindi, giorno zero e non il primo giorno ai fini del conteggio).
- [Scuole secondarie] Da quando deve essere effettuata la segnalazione sulla piattaforma ASUR dei casi positivi? Già dal primo caso o solo al secondo caso?
La segnalazione sulla piattaforma ASUR deve essere effettuata solo alla conoscenza del secondo caso positivo, inserendo, a quel punto, il primo caso indice verificatosi e fleggando il secondo o i casi successivi, come previsto nella scheda di compilazione.
- [Scuole secondarie] Chi decide la quarantena e chi emette il provvedimento di quarantena notificandolo ai genitori? La scuola o l’ASUR come di competenza?
Il Dirigente scolastico adotta le disposizioni relative all’attività didattica mentre è il Dipartimento di prevenzione che emette i provvedimenti di isolamento per i casi positivi e di quarantena per i contatti stretti per i quali ne è prevista l’applicazione.
- [Scuole secondarie] Gli alunni risultati assenti nei giorni di presenza in classe dei 2 casi positivi sono comunque soggetti alla sospensione della didattica in presenza ed alla quarantena precauzionale o hanno diritto a frequentare in presenza?
Non essendo stati esposti ai casi positivi non sono considerabili contatti stretti, pertanto, possono frequentare in presenza unitamente agli alunni per i quali, in base allo stato vaccinale/di guarigione, è prevista la didattica in presenza; ovviamente non sono soggetti a quarantena.
- [Scuole secondarie] Gli alunni BES e con disabilità frequentano le lezioni in presenza indipendentemente da stato vaccinale e tamponi effettuati?
Sì, per tale categoria di alunni deve essere garantita, ove possibile, la didattica in presenza indipendentemente da stato vaccinale e tamponi, “anche qualora siano state disposte severe misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del virus”. Per la piena applicabilità si rimanda alla circolare interministeriale n. 71 del 21 gennaio 2022.
- [Tutte le scuole] Qual è la durata della didattica digitale integrata quando le famiglie di alunni non vaccinati non intendano far eseguire alcun tampone ai figli per il rientro in classe?
In assenza di tampone antigenico rapido o molecolare negativo la durata della quarantena è di 14 giorni; pertanto, si estende anche la Didattica digitale integrata sino al 14 giorno.
- [Tutte le scuole] L’individuazione come contatti stretti dei docenti e del personale scolastico deve essere effettuata in base allo svolgimento di attività nella classe per almeno 4 ore anche non continuative nel periodo intercorrente tra i due giorni precedenti ed i cinque giorni successivi al caso indice sino all’insorgenza del quinto caso?
Sì, tale criterio resta valido nella valutazione dell’esposizione del personale scolastico.
- [Tutte le scuole] Per accertamento dei casi di positività si intende: la data di ultimo contatto? O la data del tampone positivo? O la data di comunicazione alla scuola?
La data da considerare è quella del referto di tampone positivo rilasciato da struttura autorizzata (non sono valide le positività riferite a tamponi autosomministrati).
- [Tutte le scuole] Per accertamento dei casi di positività si intende: la data di ultimo contatto? O la data del tampone positivo? O la data di comunicazione alla scuola?
La data da considerare è quella del referto di tampone positivo rilasciato da struttura autorizzata (non sono valide le positività riferite a tamponi autosomministrati).
- [Tutte le scuole] Per i contatti stretti la quarantena di 14 giorni senza tampone di rientro è ancora prevista? Per i casi positivi quando è invece consentito il rientro senza tampone?
Per i contatti stretti asintomatici con tampone negativo il rientro è previsto dopo 5 giorni di quarantena; senza tampone il rientro sarà possibile solo dopo 14 giorni di quarantena.
Per i casi positivi è consentito il rientro in classe senza tampone dopo 21 giorni di quarantena.
- [Tutte le scuole] Da quando devono essere fatti decorrere i 5 giorni di sospensione della didattica in presenza?
Dalla data del tampone positivo del caso che determina l’adozione di tale misura e dura per i successivi 5 giorni.
- [Tutte le scuole] Per il rientro in classe degli alunni dopo una quarantena da contatto extra-scolastico occorre il certificato medico o basta il tampone antigenico rapido o molecolare negativo?
L’alunno asintomatico che riferisca una quarantena per contatto extrascolastico (quindi soggetti non vaccinato), può rientrare con il referto di tampone antigenico rapido o molecolare negativo effettuato dopo 5 giorni dall’ultimo contatto.
Nel contatto stretto asintomatico che sia vaccinato non si applica la quarantena ma l’autosorveglienza con obbligo della mascherina FFP2 per 10 giorni.
- [Scuola dell’infanzia/nido e scuola primaria] In quale situazione è valido il tampone autosomministrato?
Il test antigenico autosomministrato è utilizzabile esclusivamente nella scuola dell’infanzia / nidi e nella scuola primaria per dimostrare, al comparire di sintomi compatibili con il Covid-19, la negatività ai fini della riammissione in sezione/classe nel periodo di didattica in presenza tra uno e quattro (compreso) casi positivi nella sezione/classe. Il suo esito negativo deve essere attestato con autocertificazione.
Il test antigenico autosomministrato non può essere utilizzato per la riammissione in classe dopo la quarantena precauzionale.
- [Scuola dell’infanzia/nido e scuola primaria] Al manifestarsi del quinto caso accertato di positività, da quando parte la misura della quarantena precauzionale?
La misura della quarantena precauzionale decorre dalla data del tampone positivo del quinto caso e dura per i 5 giorni successivi.
- [Scuola primaria e scuole secondarie] Gli alunni esentati dall’uso della mascherina o con dichiarazione di incompatibilità all’uso continuativo come debbono essere gestiti quando, in auto sorveglianza, sia previsto l’uso di mascherina FFP2?
Per gli stessi, esclusi i soggetti di età inferiore a 6 anni, quando prevista l’auto sorveglianza con uso di mascherina FFP2 deve essere disposta la Didattica digitale integrata.
- [Scuole secondarie] I docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono considerati contatti stretti (ad alto rischio) e quindi in caso di due o più alunni positivi nella classe, vanno in quarantena in base al proprio stato vaccinale come gli alunni?
Ai docenti si applicano le misure differenziate a seconda dello stato vaccinale / guarigione come previsto dalla Circolare del Ministero della salute prot. 9498 del 4 febbraio 2022.