La nota n. 343 del 4 marzo 2021 avente ad oggetto il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 ha fornito dei chiarimenti anche in merito alla possibilità di garantire, nel caso di sospensione delle attività didattiche, l’attività didattica in presenza ai figli del personale sanitario o di altre categorie ritenute indispensabili.
Il nuovo DPCM prevede la sospensione delle attività didattiche nelle zone rosse per le le scuole di ogni ordine e grado e inoltre, per le zone gialle e arancioni, demanda alle «disposizioni» dei presidenti delle regioni e province autonome la chiusura degli stessi istituti in altri tre casi:
- Quando nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave.
- L’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi per 100mila abitanti.
- Nel caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
La nota ministeriale chiarisce che restano attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 (“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada garantita anche “la frequenza scolastica in presenza degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e … anche in ragione dell’età anagrafica”. In tal senso, già si è espressa esplicitamente Regione Lombardia, attraverso una specifica FAQ.
FAQ REGIONE LOMBARDIA
Vi sono deroghe a quanto previsto in tema di sospensione dei servizi educativi e scolastici in presenza nelle c.d. fasce rosse e arancione scuro?
Le Ordinanze del Presidente della Regione n. 701/2021 (prorogata dalla Ordinanza n. 706/2021) e n. 705/2021 fanno esplicitamente salva la possibilità di svolgere attività in presenza per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. A ciò si aggiunge quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione con nota n. 1990 del 5 novembre 2020 emessa a seguito del DPCM 3 novembre 2020 ossia che “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza.” Tale indicazione è da intendersi applicabile anche in relazione alle predette Ordinanze regionali e ad eventuali futuri analoghi provvedimenti regionali, per quanto attiene sia ai servizi socio-educativi per la prima infanzia che alle scuole, compatibilmente con le condizioni organizzative dei singoli servizi ed istituti nonché nel rispetto dell’autonomia scolastica.