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Firmato il nuovo DPCM: sospensione concorsi, DDI 100% alle superiori, uso della mascherina a scuola [Testo definitivo]

È stato firmato intorno alla mezzanotte dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il nuovo DPCM contenente le misure urgenti di contenimento dal contagio da COVID-19.
All’interno del DPCM sono presenti delle misure che si applicano a tutto il territorio nazionale e altre che trovano applicazione solamente per quelle Regioni individuate ad alto o massimo rischio. A tal fine, infatti, le varie Regioni saranno classificate in tre distinte fasce di rischio in funzione di 21 parametri indicati nel testo. 
Le nuove norme entreranno in vigore dal 5 novembre e fino al 3 dicembre. Tra queste misure vi è la sospensione delle procedure concorsuali. Il testo definitivo dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella mattinata di oggi 4 novembre.

MISURE VALIDE IN TUTTO IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Il nuovo DPCM prevede che, salvo quanto si dirà in seguito per le Regioni che vengono considerate a massimo rischio, nelle scuole secondarie di II grado il 100% dell’attività è svolto mediante la DDI (Didattica Digitale Integrata).

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.

Pertanto nelle scuole secondarie di II grado si ricorrerà alla didattica digitale integrata (DDI) al 100% fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza nei seguenti casi:

  • Svolgimento di attività laboratoriali
  • Alunni con disabilità
  • Alunni con Disturbi Specifici dell’apprendimento (DSA)
  • Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (BES)
  • Studenti e studentesse figli o affidati alla responsabilità di soggetti impegnati in servizi essenziali nell’emergenza epidemiologica (es: medici, infermieri, forze dell’ordine).

Per quanto invece riguarda l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di primo grado) e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Si prevede quindi che la mascherina sia obbligatoria per i bambini della scuola primaria e secondaria di I grado, anche quando sono seduti al banco.

AREE CON ELEVATO LIVELLO DI RISCHIO
Per quanto riguarda invece le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto che saranno individuate sulla base di alcuni parametri di rischio, sono previste ulteriori misure di contenimento del contagio. Tra queste misure anche quella relativa allo svolgimento delle attività scolastiche.

Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

In tale circostanza tutte le attività scolastiche e didattiche si svolgerebbero esclusivamente in modalità a distanza, fermo restando la possibilità di svolgere in presenza le attività della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia (nidi, micronidi e servizi integrati) e il primo anno di frequenza della scuola secondaria di I grado. Anche in questo caso fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza nei seguenti casi:

  • Svolgimento di attività laboratoriali
  • Alunni con disabilità
  • Alunni con Disturbi Specifici dell’apprendimento (DSA)
  • Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (BES)

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Tra le misure previste dalla bozza del Nuovo DPCM, l’art. 1 lettera v bis prevede la:

è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;

Da tale sospensione sarebbero quindi escluse:

  • Le procedure in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari (cioè sulla base di titoli e\o servizio);
  • Le procedure in cui la valutazione avviene esclusivamente in modalità telematica.
  • I casi in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

Tale punto, qualora venisse confermato, avrebbe l’effetto di sospendere lo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, almeno fino al 3 dicembre, con particolare riferimento al concorso straordinario, le cui prove sono già in corso dal 22 ottobre e si concluderanno il 16 novembre. Sarebbe da verificare anche la posizione delle procedure di selezione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, benché non si tratti propriamente di procedure concorsuali.

Testo definitivo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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