Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la Circolare N. 15350/117/2/1 del 2 dicembre avente come oggetto: ‘Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.
Nella nuova Circolare del Viminale vengono riassunte le novità introdotte con l’ultimo decreto pubblicato dal governo Draghi in materia di prevenzione e contrasto dell’emergenza Covid.
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE
A decorrere dal prossimo 15 dicembre, l’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende, insieme al ciclo vaccinale primario, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini indicati dal Ministero della Salute.
A partire dalla stessa data, inoltre, il medesimo obbligo vaccinale viene esteso a ulteriori categorie di operatori appartenenti a settori particolarmente esposti, tra le quali figura il personale della scuola, quello del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché quello della polizia locale.
Al riguardo, si evidenzia che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con la conseguenza che l’eventuale inadempimento determina l’immediata sospensione dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.
Nel solco dei precedenti interventi normativi, è statuito che le sanzioni previste per la mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e per lo svolgimento dell’attività lavorativa, sono irrogate dal prefetto. Resta ferma l’ammissibilità del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 202, commi 1,2 e 2.1 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
DURATA DI VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
L’art. 3 comma 1 del D.L. 172 stabilisce che il green pass ha una validità di nove mesi decorrenti dalla data di completamento del ciclo di vaccinazione primario, dalla data di avvenuta guarigione (solo per i soggetti ammalatisi di COVID oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo) ovvero dalla data di somministrazione della dose di richiamo. Il suddetto termine di validità decorre dal 15 dicembre.
Resta ferma invece la durata di sei mesi del green pass per le persone guarite e mai vaccinatesi.
L’art. 4 del 172 estende, a decorrere dal 6 dicembre, l’impiego delle certificazioni verdi anche ai seguenti ambiti:
- Gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati
- Gli spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento anche di attività sportive all’aperto, con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o della disabilità
- Il trasporto locale, regionale, interregionale, compreso quello effettuato dalle navi e dai traghetti impegnati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti,
- I servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale effettuati mediante autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente.
ISTITUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE RAFFORZATA
Gli artt. 5 e 6 del D.L. 172 introducono una distinzione tra le certificazioni verdi generate a seguito di vaccinazione e guarigione e le altre certificazioni, generate in base a test molecolare o antigenico rapido.
Dal 29 novembre, nelle zone gialle e arancioni, solo i soggetti in possesso di una certificazione verde di avvenuta vaccinazione o guarigione (c.d. green pass rafforzato) possano fruire dei servizi, svolgere le attività ed effettuare gli spostamenti per i quali, nelle medesime zone, siano previste limitazioni o sospensioni ulteriori rispetto a quelle della zona bianca.
Inoltre, nei territori in zona bianca, nel periodo ricompreso tra il 6 dicembre e il 15 gennaio 2022, solo i possessori di green pass rafforzato potranno svolgere le attività e accedere ai servizi per i quali la normativa vigente prevede, in zona gialla, limitazioni o sospensioni.
Per effetto di tale disposizione, ai soggetti muniti della predetta certificazione rafforzata, sarà consentito l’accesso a spettacoli, eventi sportivi in qualità di spettatori, ristoranti al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), cerimonie pubbliche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
L’accesso ai servizi di ristorazione svolti all’interno degli alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, come l’accesso alle mense e ai servizi di catering continuativo, sarà possibile anche ai possesso di certificazione verde non rafforzata.