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Docenti non vaccinati: svolgeranno attività di supporto con orario di lavoro di 36 ore settimanali [Nota Ministeriale]

Con nota n. 659 del 31 marzo 2022, il Ministero dell’Istruzione ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al alcuni quesiti relativi all’obbligo vaccinale a carico del personale docente. 

Con riferimento alla nota n. 620 del 28 marzo 2022 – con cui sono state definite le modalità atte a garantire la continuità didattica a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 24/2022 – stanno pervenendo a questo Dipartimento quesiti in merito alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale che, in applicazione dell’art. 4-ter.2, comma 2, del decreto-legge 44/2021, introdotto dall’art. 8 del citato decreto-legge n. 24, non può svolgere le attività didattiche a contatto con gli alunni.

In proposito, anche sulla base dei pareri legali acquisiti, si ritiene che per l’individuazione delle attività a supporto dell’istituzione scolastica a cui adibire il menzionato personale docente ed educativo si dovrà fare riferimento all’art. 3 del CCNI del 25 giugno 2008, che individua tra le attività di supporto alle funzioni scolastiche il servizio di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di laboratori, il supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto. 

Inoltre, per quanto concerne la determinazione dell’orario di lavoro, la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all’insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l’attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all’articolo 26 della 1egge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc.).

Resta inteso che i dirigenti scolastici, in attuazione di quanto espressamente imposto dall’art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 44/2021, provvederanno d’ufficio ad assegnare il personale docente ed educativo allo svolgimento delle funzioni che verranno individuate in applicazione dei criteri sopra richiamati.

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