L’art. 59 comma 2, lett. d) e h) prevede che, al fine di sostenere la regolare conclusione dell’anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare il successivo anno scolastico:
- nell’arco temporale intercorrente tra il 27 maggio e il 31 agosto 2021, la riduzione a 7 giorni, decorrenti dalla richiesta del Ministro dell’istruzione, del termine per l’espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (lett. d));
- la proroga della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2022 per ragioni di emergenza sanitaria (lett. h)).
PROROGA AL 31 AGOSTO DEL TERMINE RIDOTTO ENTRO CUI IL CSPI ESPRIME I PARERI
In particolare si dispone che – a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (27 maggio 2021) e fino al 31 agosto 2021 – il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) renda il proprio parere nel termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’istruzione. Tale disposizione opera in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente, sulla base del quale il CSPI rende i propri pareri nel termine ordinario di 20 giorni dalla richiesta, salvo che, per motivi di particolare urgenza, il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a 10 giorni. Decorso il termine di 20 giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.
Si tratta dell’estensione di un ulteriore mese della disciplina prevista fino al 31 luglio 2021 dal Decreto Legge 52/2021, in corso di conversione (A.C. 3045-A). Al riguardo, si ricorda che la prima previsione di un termine ridotto a 7 giorni per l’espressione dei pareri da parte del CSPI è stata introdotta dall’art. 3, co. 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) che, in particolare, aveva previsto ciò fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020). Il termine è poi stato prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31 luglio 2021 e, con la disposizione in esame, la disciplina derogatoria si estende sino al 31 agosto.
Si ricorda che i termini di 20 e 10 giorni stabiliti nel vigente art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 233 del 1999 sono stati così ridotti, rispetto agli originari termini di 45 e 15 giorni, per effetto di una modificazione apportata dall’art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge n. 22 del 2020.
PROROGA DELLA COMPONENTE ELETTIVA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Si dispone poi la proroga di un anno, specificamente dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2022, per ragioni di emergenza sanitaria, della componente elettiva del CSPI. Contestualmente si prevede che, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni per l’elezione della predetta componente elettiva, con ordinanza del Ministro dell’istruzione siano stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni. Si dispone, infine, che i membri della componente elettiva decadano unitamente ai componenti non elettivi in carica all’atto della loro nomina, secondo modalità e termini previsti nella stessa ordinanza del Ministro dell’istruzione.


