HomeCovid-19Chiarimenti sulla responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza

Chiarimenti sulla responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza [Nota Ministeriale]

È stata emanata la nota n. 1466 del 20 Agosto 2020, a firma del Capo di Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Dott. Marco Bruschi, che chiarisce il limite della responsabilità dei Dirigenti scolastici in materia di prevenzione e sicurezza – Covid-19.
Nella nota si afferma che il rischio di contagio e diffusione del Covid-19 comporta l’adozione di specifiche cautele e misure organizzative e protettive previste nei protocolli stipulati dal Governo e organizzazioni sindacali, nonché nei protocolli e linee guida adottati per lo specifico delle istituzioni scolastiche, la cui osservanza è idonea a rappresentare quali assolti gli obblighi richiamati, ex art. 2087 cc, da parte del datore di lavoro (e, nel caso specifico delle istituzioni scolastiche, da parte dei dirigenti scolastici).
In sostanza, i dirigenti scolastici possono veder escludere ogni timore di una semplicistica, ma errata, automatica corrispondenza tra malattia da Covid-19, infortunio sul lavoro, riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro applicando quanto previsto dal protocollo generale sulla sicurezza siglato in data 6 agosto 2020 e dallo specifico protocollo per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia in via di pubblicazione; dal complesso delle disposizioni emanate e raccolte nella pagina https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html dalle eventuali ulteriori disposizioni che il Ministero trasmetterà prontamente e ufficialmente, volte anche a considerare le specificità delle singole istituzioni scolastiche, opportunamente valutate e ponderate dai dirigenti medesimi.

A ulteriore tutela dell’azione dirigenziale, va sottolineato come l’articolo 51 del codice penale esclude la punibilità laddove “l’esercizio del diritto o l’adempimento di un dovere” sia “imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità”. 
Nel caso di specie, i dirigenti scolastici dovranno osservare e curare l’osservanza degli atti prescrittivi e ai protocolli adottati. L’adempimento dei doveri d’ufficio rappresenta, di fatto, la garanzia rispetto a qualsivoglia “diffida”.

Vedi la nota

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI

Personale ATA, formazione per le posizioni economiche: FLC CGIL chiede chiarimenti al Ministero sul riconoscimento delle ore svolte in ferie

La FLC CGIL ha inviato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una richiesta di chiarimento formale in merito al riconoscimento delle ore di formazione...

Elenchi regionali docenti 2026, abilitazione 30 CFU: quale voce scegliere nella domanda [Chiarimenti]

Dal 6 maggio al 25 maggio 2026 sarà possibile presentare domanda di inserimento negli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto...

CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027: avviata la contrattazione sulla parte normativa

Riprese all’ARAN le trattative per il rinnovo del contratto del comparto Istruzione e Ricerca. Dopo la parte economica, il confronto si concentra ora sugli...

Piano Estate 2026, Valditara firma il decreto da 300 milioni: attività estive per studenti e scuole aperte

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto da 300 milioni di euro destinato al nuovo Piano Estate, l’iniziativa pensata...

Valutazione dei Dirigenti scolastici: assegnazione degli obiettivi in piattaforma dall’11 al 18 maggio 2026 [NOTA]

Il Sistema di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici ha l’obiettivo di garantire una valutazione oggettiva e trasparente dei risultati individuali conseguiti dai Dirigenti...

Rientro del titolare dopo il 30 aprile: quando il contratto del supplente deve essere prorogato fino agli scrutini

Rientro del titolare dopo il 30 aprile: quando il supplente deve essere prorogato fino agli scrutini L’articolo 37 del CCNL Scuola 2006/2009 disciplina il caso...