HomeCovid-19Chiarimenti e indicazioni per la riammissione a scuola

Chiarimenti e indicazioni per la riammissione a scuola [Nota USR Marche]


L‘USR Marche ha emanato la Circolare 23373 del 30 ottobre 2002 con la quale si sono forniti chiarimenti e indicazioni per la riammissione a scuola. 
In particolare:

  • I Casi positivi sintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi + test molecolare).
  • I Casi positivi asintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare negativo (10 giorni + test molecolare).
  • i Casi positivi a lungo termine ossia le persone che pur non presentando più sintomi continuano a risultare positive al test molecolare: in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Dopo la conferma di avvenuta guarigione, la certificazione di guarigione viene prodotta dal Dipartimento di Prevenzione, che segue direttamente le attività diagnostiche.

In caso di patologie diverse da COVID-19, quindi con tampone negativo, il soggetto rimarrà. In caso di patologie diverse da COVID-19, quindi con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà un’Attestazione che l’alunno/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

In questo caso, per gli alunni delle strutture educative dell’infanzia per assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della certificazione del PLS/MMG attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive è l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica come previsto nel Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 3/8/2020. In caso di assenza per 3 giorni o meno di 3 giorni il rientro a scuola può avvenire con autodichiarazione del genitore o titolare della responsabilità genitoriale.
 
Per gli studenti delle scuole primarie e secondarie il rientro può avvenire con autodichiarazione del genitore o titolare della responsabilità genitoriale oppure con certificato medico nei casi previsti dall’art. 43 comma 2 della Legge regionale 8/2019 (se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale o nazionale per esigenze di sanità pubblica; se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina).


Vedi la nota dell’USR Marche

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