L‘USR Marche ha emanato la Circolare 23373 del 30 ottobre 2002 con la quale si sono forniti chiarimenti e indicazioni per la riammissione a scuola.
In particolare:
- I Casi positivi sintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi + test molecolare).
- I Casi positivi asintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare negativo (10 giorni + test molecolare).
- i Casi positivi a lungo termine ossia le persone che pur non presentando più sintomi continuano a risultare positive al test molecolare: in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Dopo la conferma di avvenuta guarigione, la certificazione di guarigione viene prodotta dal Dipartimento di Prevenzione, che segue direttamente le attività diagnostiche.
In caso di patologie diverse da COVID-19, quindi con tampone negativo, il soggetto rimarrà. In caso di patologie diverse da COVID-19, quindi con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà un’Attestazione che l’alunno/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.


