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Attività laboratoriali in presenza, inclusione alunni con disabilità, organico COVID: importanti indicazioni dell’USR Sicilia

L’USR Sicilia con la nota 29685 del 10 novembre 2020 ha fornito ulteriori indicazioni sull’applicazione del DPCM 3 novembre 2020 e della nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 5 novembre 2020 con particolare riferimento alle modalità di organizzazione delle attività laboratoriali in presenza, all’inclusione degli alunni con disabilità e alla gestione e all’eventuale sostituzione dell’Organico Covid. Come opportuna premessa si precisa che la Regione Siciliana allo stato attuale è stata individuata con ordinanza del Ministero della Salute come area caratterizzata da scenari di “elevata gravità e da un livello di rischio alto” (zona arancione); tale individuazione non ha alcun effetto sulla scuola, in quanto a quest’ultima si applicano le stesse misure previste a livello nazionale e, che si possono così sintetizzare:

  • Nelle scuole secondarie di secondo grado il 100% delle attività si svolgerà tramite il ricorso alla didattica digitale integrata (DDI). Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso dei laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e, in generale, con bisogni educativi speciali.
  • Nelle scuole dell’infanzia, in quelle del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I grado) e nei servizi educativi per l’infanzia le attività didattiche continueranno a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
    In relazione all’utilizzo della mascherina si richiama la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1994 del 9 novembre 2020. Si evidenzia che a partire dalla scuola primaria la mascherina deve essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM del 3 novembre 2020.
  • Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza. Il loro rinnovo, previsto in questo periodo, avverrà anch’esso a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. 
  • Restano sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

Si richiama la necessità che le scuole attivino tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata, nelle misure e con le modalità che avranno previsto e regolamentato all’inizio dell’anno scolastico con il Piano d’istituto per la Didattica Digitale Integrata (come da Decreto 39 del 26 giugno 2020). Tale Piano impegna le scuole a sospendere le attività scolastiche in presenza ma a proseguirle a distanza, ogni volta che “si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.

Le scuole attiveranno con efficacia la didattica digitale integrata, sia dal punto di vista didattico che organizzativo, per il singolo alunno in quarantena o per l’intera classe che venisse posta in isolamento dalle autorità sanitarie.

Ciò al fine di una didattica realmente integrata (di interventi e inclusiva nel senso proprio del termine) che superi la dimensione dell’emergenza educativa per divenire trasformativa delle pratiche, poiché spesso il ricorso efficace alle tecnologie comporta metodologie innovative e uno sviluppo cognitivo spesso più dinamico e coinvolgente rispetto alle prassi didattiche più tradizionali e diffuse.

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE
Per gli alunni ospedalizzati o ricoverati a domicilio è auspicabile la prosecuzione della didattica in presenza, tenendo conto delle indicazioni dei medici e, come sempre, concordando le modalità di intervento (specie domiciliari) con le famiglie.
Sono state definite o saranno firmate a breve delle convenzioni con le Aziende ospedaliere per gli alunni ospedalizzati, al fine di garantire il diritto all’istruzione e il rispetto dei protocolli di sicurezza legati alle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19.

ISTRUZIONE PER ADULTI
Per i CPIA appartenenti al primo ciclo di istruzione, si riprende quanto indicato nel DM 89/2020 che precisa al punto “1. Le ……Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.” Considerata la complessa e variegata realtà dei CPIA, si potrà valutare una gestione organizzativa differenziata anche utilizzando la DDI in modo funzionale alle esigenze specifiche, per ampliare la quota FAD già prevista in ordinamento e tenuto conto delle singole realtà territoriali, della dislocazione provinciale e/o interprovinciale, della tipologia di utenza e degli spazi utilizzati. Si precisa quindi l’opportunità di ampliamento della FAD applicativa della DDI, nel maggior numero dei casi possibili. La possibile rimodulazione delle attività potrà tenere conto della fragilità dei soggetti destinatari dell’IDA (studenti in alfabetizzazione e nelle sedi carcerarie) come richiamato nella circolare MI n. 1990 del 5 novembre 2020, valutando di effettuare percorsi in presenza a sostegno delle difficoltà culturali e linguistiche e ai fini della funzione inclusiva e sociale.
In relazione ai percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello (ex serali), realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica di cui all’articolo 4, comma 6, del D.P.R. n. 263/2012, si precisa che sono appartenenti all’istruzione secondaria di secondo grado. Pertanto anche per questi percorsi restano in vigore le deroghe previste dal DPCM 3 novembre 2020 e dalla circolare MI n. 1990 del 5 novembre 2020.
Le istituzioni scolastiche sedi di percorsi di Istruzione degli Adulti di Primo e Secondo livello, valuteranno ove si operi in presenza, di rimodulare l’organizzazione delle attività in modo da consentire il rientro a casa degli studenti iscritti entro le ore 22.00, in considerazione del fatto che l’attività di studio non è contemplato dall’articolo 1 comma 3 del DPCM del 3 novembre 2020, come deroga al divieto di spostamento nella fascia oraria 22.00 – 5.00. Si evidenzia che nello stesso comma per la fascia oraria 05.00 – 22.00 è stato esplicitato anche lo studio come idonea motivazione per gli spostamenti.

SUGGERIMENTI DI MODELLI ORGANIZZATIVI ADOTTABILI PER LE ATTIVITÀ LABORATORIALI IN PRESENZA
La lettura del DPCM del 3 novembre 2020 evidenzia che la cornice normativa entro la quale le Istituzioni Scolastiche adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata (DDI), è costituita dal DPR 275/1999, in particolare gli artt. 4 e 5. È garantita la possibilità di svolgere le attività in presenza per i laboratori e/o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto nel decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo il collegamento online con gli altri alunni della classe che sono in didattica digitale integrata (DDI).
Ciò implica un’attenta riflessione da parte delle Istituzioni Scolastiche, che sono chiamate a tener conto dello specifico contesto territoriale (in relazione alla situazione epidemiologica), delle scelte organizzative di inizio anno scolastico (in relazione anche alla mobilità territoriale), dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica esplicitata nel PTOF.
Con la nota del 5.11.2020 il Ministero dell’Istruzione, a seguito, a seguito dell’introduzione di disposizioni normative che prevedono l’attivazione in via esclusiva della Didattica Digitale Integrata per gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i cui piani e quadri orari prevedono attività laboratoriali caratterizzanti e non altrimenti esperibili, ha fornito indicazioni per il loro svolgimento.
Tali attività, specialmente per le materie di indirizzo, costituiscono, secondo la nota ministeriale, nell’ottica dello svolgimento di un’attività didattica finalizzata all’acquisizione delle competenze, parte integrante e sostanziale dei curricoli e elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi e pertanto per esse resta salva la possibilità di svolgerle in presenza, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.
Per laboratori si intendono contesti di apprendimento capaci di coinvolgere attivamente in situazioni di costruzione delle conoscenze e di sviluppo delle competenze. Essi presuppongono un ruolo attivo dello studente, lo svolgimento di un’attività di una certa durata e finalizzata alla realizzazione di un prodotto, una certa autonomia nello svolgimento delle attività e l’assunzione di responsabilità per il risultato.
Le attività laboratoriali svolte in presenza, nel caso in cui sia attivata la DDI in modo esclusivo:

  • devono essere frutto di una scelta responsabile della singola Istituzione scolastica, che deve tenere conto dell’opportunità di attivarli nel caso in cui siano rilevanti ai fini dell’acquisizione da parte delle studentesse e degli studenti delle competenze proprie del curriculo;
  • devono essere caratterizzanti e non altrimenti esperibili,
  • devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.

La progettazione dell’attività laboratoriale in presenza per la Didattica Digitale Integrata presuppone che le Istituzioni scolastiche, ai sensi del D.M. n. 89/2020, abbiano svolto alcuni adempimenti preliminari:

1) Integrazione del PTOF con il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, ai sensi delle Linee Guida allegate al D.M. n. 89/2020;

2) determinazione, da parte del Collegio dei Docenti, di criteri e modalità per erogarla, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare;

3) rimodulazione, da parte dei Dipartimenti e dei Consigli di classe, delle progettazioni didattiche, individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento.

Pertanto sarà il Collegio dei Docenti che potrà determinare di criteri e modalità per erogare l’attività laboratoriale in presenza e il Consiglio di classe che potrà individuare le specifiche attività laboratoriali. Si suggerisce, a tal fine, al Collegio Docenti e al Consiglio di Classe nell’espressione della propria autonomia e nel rispetto dell’identità educativa del PTOF di valutare il grado di caratterizzazione dei laboratori da svolgere in presenza, con riferimento allo specifico indirizzo di studio. Tali organi collegiali potranno anche valutare quali competenze possono essere trasmesse con didattica a distanza o esclusivamente con didattica laboratoriale, con il vincolo di minimizzare la presenza contemporanea di studentesse e studenti.
Nella valutazione del grado di caratterizzazione dei laboratori da svolgere in presenza risulta essere fondamentale il riferimento al profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), che è finalizzato a:

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.

Il Profilo sottolinea la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.

Nello specifico il Consiglio di Classe, nel caso di progettazione di attività laboratoriale che coinvolga più discipline di indirizzo caratterizzanti il corso di studi o il singolo docente, nel caso in cui l’attività si riferisca solo alla propria disciplina, devono individuare:

a) le attività laboratoriali che si ritengono indispensabili, in riferimento ai contenuti essenziali delle discipline individuati in sede di rimodulazione delle progettazioni didattiche;

b) le correlate competenze da acquisire, facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali per i Licei e alle Linee Guida per gli istituti tecnici e professionali, ai profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale (D.P.R. n. 92/2018) e alle Competenze chiave per l’apprendimento permanente, formulate nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018;

c) le attività sincrone e asincrone propedeutiche al suo svolgimento4;

d) la specifica attività laboratoriale da svolgere in presenza, i tempi di svolgimento e le modalità di verifica dei risultati conseguiti;

e) la previsione del rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.

Se, dunque, l’individuazione delle attività laboratoriali caratterizzanti può discendere dal Collegio docenti per ciò che concerne i criteri e dal Consiglio di classe nello specifico e da un puntuale riferimento al PECUP, l’organizzazione delle attività in didattica digitale integrata richiede invece una determinazione organizzativa del lavoro disposta dal Dirigente Scolastico, il quale, tenendo conto di specifiche situazioni individuali (come le accertate situazione di fragilità del personale docente), di specifiche situazioni infrastrutturali (come ad esempio una rete insufficiente a gestire un numero elevato di connessioni, fermo restando che DDI non significa esclusivamente attività sincrona), potrà disporre il lavoro da remoto dei docenti non impegnati nella didattica in presenza o che per altre motivazioni non possono lavorare da scuola. Le medesime considerazioni possono essere ritenute valide per il personale amministrativo: poiché non è prevista la sospensione delle attività didattiche, bensì il ricorso ad altre forme di erogazione del servizio di istruzione, il lavoro agile del personale amministrativo potrà essere disposto dal Dirigente Scolastico in base a specifiche motivazioni di organizzazione del lavoro, sulla scorta del Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 19 ottobre 2020 e sulla base dell’articolo 5, comma 3 e dell’articolo 5 comma 4 lettera a) del DPCM del 3 novembre 2020.

Si veda la Circolare per vedere ALCUNI ESEMPI SPECIFICI PER L’ISTRUZIONE TECNICA, PROFESSIONALE E LICEALE, con riferimento allo svolgimento delle attività laboratoriali.

INCLUSIONE: ALUNNI CON DISABILITÀ, BES (ES. CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO E A RISCHIO DISPERSIONE), ALUNNI FRAGILI.
Considerata la complessità e diversità delle situazioni che in questo periodo connotano un rischio oggettivo di mancata inclusione scolastica (alunni con disabilità, alunni fragili, alunni appartenenti a nuclei familiari in forte svantaggio socio-economico) si ritiene inutile fornire modelli di lavoro che possano incontrare le esigenze del singolo alunno e delle singole scuole. Si fa affidamento pertanto sull’impegno dei singoli Istituti, e ancor più dei singoli Consigli di classe, nell’elaborare e realizzare progettualità efficaci (quanto flessibili) di intervento per sostenere gli studenti e le studentesse a favore dei quali il DPCM del 3 novembre 2020 prevede la possibilità di frequentare la scuola e di frequentarla traendone il massimo vantaggio educativo. Le singole scuole, nell’ambito dell’autonomia e di considerazioni pedagogico-didattiche definiranno di volta in volta la costituzione di gruppi eterogenei (e variabili) di alunni che frequenteranno la scuola in presenza insieme ai compagni più in difficoltà; la formazione di tali gruppi eterogenei può essere disposta anche in correlazione alla suddivisione della classe in gruppi per la frequenza delle attività laboratoriali, come conseguenza dell’applicazione dei protocolli di sicurezza. Valuteranno quindi le modalità, gli strumenti, le attività più congrue a favorire la partecipazione e il benessere dei loro studenti, attraverso decisioni quanto più possibile compartecipate e condivise con gli stessi studenti e le famiglie. Per queste tipologie di alunni, è quanto mai consigliabile che la scuola attui un’organizzazione oraria flessibile, modulare e una riprogettazione degli ambienti di apprendimento (per classi ibride e consigli di classe il più possibile integrati, che coinvolgano puntualmente esperti e rappresentanti dei genitori e del territorio per consolidare o rimodulare gli interventi educativi in presenza e integrati con il resto della classe). La dimensione laboratoriale, le modalità educative e relazionali che promuovono il dibattito, il problem solving, sono essenziali e si ritiene vadano continuamente sollecitate e promosse, oltre che valorizzate anche ai fini del bilancio sociale della scuola. Il Collegio dei Docenti, inoltre valutando la diversità dei contesti, le esigenze sanitarie e la qualità didattica, verificherà se adattare il piano già adottato per la didattica digitale integrata o se confermare, sostanzialmente, le strategie predisposte all’inizio dell’anno scolastico con modelli organizzativi che favoriscano quanto possibile la partecipazione di tutti i docenti del Consiglio di classe (magari con turnazioni orarie, purché anch’esse sostenibili rispetto al periodo pandemico che stiamo attraversando) alle diverse fasi o periodi didattici individuati con la collaborazione del docente di sostegno e/o del gruppo di lavoro interno all’istituto per l’inclusione.
In tal senso si richiama un passaggio della nota MI prot. 1990 del 5 novembre 2020, secondo cui “I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse.”

Risulta utile ribadire che anche le attività laboratoriali svolte in presenza possono anche essere un’ulteriore occasione per il consolidamento dei rapporti del gruppo classe e quindi ciò si intreccia con l’inclusione degli alunni con disabilità.
Si rammenta, evidentemente, la necessità di una programmazione molto dinamica, rivisitabile con frequenza e che tenga conto delle nuove condizioni di contesto e dell’emergere di nuove situazioni di disagio, fondando i percorsi in presenza ai PEI e ai PdP già richiamati (cfr. art. 7 del d.lgs 66/2017 che alla lettera g) prevede che il PEI sia “aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”) anche ai fini della valutazione del percorso.
Nelle linee guida della didattica digitale integrata è ricordato che “i docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe”. L’inclusione, la prosecuzione del percorso didattico ed educativo e la relazione con il resto della classe e dei docenti, quindi, devono essere sempre garantiti, sia in caso di fruizione in presenza che nel caso di fruizione della didattica a distanza. Soprattutto, vanno elaborati caso per caso, vista la specificità delle condizioni dell’alunno e del contesto (di classe, familiare, dell’intero istituto o anche del territorio…) che rendono vano ogni tentativo di generalizzazione e approssimazione.
Si auspica pertanto una rinnovata collaborazione con le famiglie con le quali andranno concordate le attività da svolgere a distanza o in presenza valutando per l’alunno disabile, la realizzazione di interventi di istruzione domiciliare grazie ai quali all’alunno sia possibile crescere e maturare con il gruppo dei pari, con il supporto del docente.

ORGANICO AI SENSI DELL’ARTICOLO 231-BIS DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020 (CD. “ORGANICO COVID-19”)
Per le scuole secondarie di II grado, in ragione delle attuali modalità didattiche e fino a nuova comunicazione, deve essere sospesa l’individuazione, la stipula e sottoscrizione di nuovi incarichi per personale docente ed ATA sui c.d. posti ‘COVID-19’, ivi incluse le eventuali sostituzioni di personale ‘COVID’ assente. I dirigenti scolastici possono valutare se nominare personale docente COVID per garantire il distanziamento fisico nelle attività laboratoriali in presenza, anche in relazione al modello organizzativo adottato che potrebbe comportare una parte della classe in presenza e un’altra parte a distanza.
Nel caso di assenza di un docente assunto ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”) si provvede alla sostituzione se è necessario per la didattica sia in presenza che in modalità digitale integrata, ove non sia possibile provvedere con il personale già in servizio ad altro titolo incluso quello in sovrannumero o impegnato per il potenziamento dell’offerta formativa.
Nel caso di assenza di un collaboratore scolastico assunto in relazione all’organico COVID-19 si precisa che se la scuola ha attivato la didattica digitale integrata per il 100% delle attività, o comunque per una percentuale rilevante, il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari è molto ridotto, a un punto tale da non giustificare più la sostituzione di un collaboratore assente. Se le attività didattiche sono, invece, in presenza, allora si può procedere alla sostituzione sin dal primo giorno.
Per le sostituzioni del personale docente e personale ATA relativo all’Organico COVID-19 è stato assegnato un budget specifico agli Ambiti Territoriali, pertanto le istituzioni scolastiche potranno rivolgersi a quest’ultimi.
Si ricorda alle istituzioni scolastiche che non è più prevista la risoluzione dei contratti dei docenti/ATA assunti ai sensi dell’art. 231-bis del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”); tale clausola risolutiva è stata eliminata in sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020. Si precisa, a tal proposito, che non è necessario modificare il testo dei contratti già sottoscritti. Pertanto la clausola risolutiva, anche ove rimanga nel testo del contratto, è comunque nulla. In generale per quanto non previsto dalla presente comunicazione si rimanda alla nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 5 novembre 2020.

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