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domenica, Novembre 3, 2024
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Assenza per somministrazione del vaccino: è giustificata e non determina alcuna decurtazione

L’art. 31 comma 5 del Decreto Legge n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021 ha previsto che:

L’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”.

Pertanto, l’assenza dal lavoro del personale docente, educativo e ATA di ruolo e supplente (anche breve) è giustificata e non determina non comporta alcuna decurtazione del trattamento economico (comma 5, dell’art. 31, del decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021), nemmeno con riferimento alla c.d. trattenuta Brunetta, ovvero la trattenuta sul trattamento accessorio e la produttività che si applica per le malattie non superiori a 10 giorni e che, per gli insegnanti è stimato tra i 5 e i 9 euro lordi al giorno.

ASSENZE PER I POSTUMI DEL VACCINO
Le assenze dovute ai postumi del vaccino si considerano giornate di malattia ordinaria e, quindi, soggette alle relative decurtazioni.
Pertanto l’assenza, per il personale di ruolo e con supplenza annuale sarà retribuita al 100%, fatta salva l’applicazione della suddetta trattenuta sul trattamento accessorio e produttività (c.d. Trattenuta Brunetta).
Ricordiamo che nel caso del personale con supplenza breve, sono previsti invece 30 giorni di malattia retribuiti al 50%, superati i quali si determina la risoluzione contrattuale. 

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