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Tre anni di servizio presso scuole statali è considerato titolo equiparabile all’abilitazione [Sentenza del Consiglio di Stato]

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 30/06/2020, si è pronunciato in merito al ricorso n. 738/2020. Gli appellanti, intendendo partecipare ai concorsi 2016, avevano impugnato al TAR con ricorso collettivo, gli atti ministeriali, nella parte in cui (art. 3) ammettevano alla procedura concorsuale “esclusivamente” i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, escludendo così i candidati privi di abilitazione a quella data.

LA SENTENZA DEL TAR LAZIO
Il TAR del Lazio con ordinanza n. 8262/2016 respingeva la domanda cautelare. Successivamente, in occasione delle prove suppletive, lo stesso TAR Lazio in accoglimento di una nuova istanza, con decreto cautelare disponeva l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove concorsuali.
A seguito dell’ammissione alle prove suppletive, superate con esito positivo (sia scritte che orali), gli appellanti erano inseriti con riserva nelle graduatorie definitive.
Il TAR Lazio tuttavia con sentenza di merito, accoglieva il ricorso “limitatamente agli insegnanti tecnico pratici e agli insegnanti di strumento musicale”, per i quali non erano stati attivati i corsi abilitanti, con conseguente impossibilità di conseguire l’abilitazione, così implicitamente escludendo i ricorrenti che, pur vincitori di concorso, non rientravano tra dette categorie di docenti (Tar Lazio-Roma Sez. III-bis n. 7167 del 4/6/2019).

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Gli appellanti dinnanzi al Consiglio di Stato hanno invocato l’applicazione dell’art. 4 comma 2 bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 convertito con legge 17 agosto 2005, n.168, in relazione all’intervenuto superamento delle prove ed al loro inserimento nelle graduatorie, sulla base del precedente di cui alla recente sentenza di questa Sezione 19/12/2019 n.8601.
La norma in questione dispone che:

Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.

L’effetto prodotto dalla norma, come chiarito nella sentenza cit., discende infatti dal conseguimento del titolo in quanto tale, a prescindere dal fatto che l’amministrazione lo abbia o no rilasciato con riserva dell’esito del processo nel merito.
La giurisprudenza della Sezione, su questa stessa linea, ha riconosciuto anch’essa che la norma è espressione di un principio generale valido per i corsi di studio ampiamente intesi, ritenendola applicabile anche a chi abbia iniziato e proseguito con profitto un corso universitario superando parte degli esami previsti (Sez. VI, 1° aprile 2019 n.2155) nonché al caso, analogo al presente, di ammissione con riserva di un insegnante ad un percorso abilitante speciale – PAS.

Deve inoltre considerarsi che gli appellanti, oltre a possedere il titolo di studio idoneo (laurea), hanno anche svolto un periodo di servizio presso le scuole statali pari ad oltre 36 mesi.

Senonché, nella stessa decisione n. 7789/19, al punto 5, si riconosce che la ratio del requisito richiesto per partecipare al concorso (l’abilitazione oltre la laurea) “è l’avere svolto un’attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti”.

Ed è appena il caso di ricordare che l’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13 (cd. sentenza Mascolo)”.

Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali.


In conclusione, poiché tutti i ricorrenti hanno superato il concorso con conseguente inserimento nelle graduatorie definitive in base alle quali possono conferirsi loro incarichi a tempo indeterminato, deve dichiararsi ai sensi dell’art. 34, 5°comma c.p.a., e in accoglimento dell’appello, l’improcedibilità, limitatamente ai nominativi indicati in epigrafe, del ricorso di primo grado, essendosi realizzata la piena soddisfazione della pretesa sostanziale invocata dagli stessi, dovendosi inoltre confermare per i medesimi l’esito di tali concorsi e i provvedimenti conseguenti.

Vedi la sentenza

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